DECRETO
LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(G.U.
23 settembre 1996, n. 223, suppl. ord.).
(Obblighi dei
datori di lavoro)
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b)
curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c)
curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
c-bis)
redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f- ter) (1);
2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione
del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 626 del 1994 (2).
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(1) Comma così modificato
dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
(Notifica
preliminare)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di
lavoro non sia inferiore a duecento uomini - giorno (1).
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso
il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso
ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
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(1)
Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.