Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
(G.U.
12 novembre 1994, n. 265, suppl. ord.) (*).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Titolo I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Obblighi del
datore di lavoro, del dirigente e del preposto)
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per
la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(1) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L. 1° marzo 2002, n. 39.
Titolo I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Contratto di
appalto o contratto d'opera)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi (1).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Titolo IV
USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Definizioni)
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a)
gli
indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b)
le
attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c)
le
attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d)
le
attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e)
i
materiali sportivi;
f)
i
materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli
apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Titolo V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
(Obblighi dei
datori di lavoro)
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un
carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di
lesioni dorso - lombari, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base
all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presente decreto.
Titolo IX
SANZIONI
(Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera
a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78,
commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.