DECRETO
LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
(G.U. 15 febbraio 1997, n.
38).
Titolo I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, definisce;
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei
suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la
redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a
stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere (1) (2).
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di
incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle
tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto
dei censimenti e la loro verifica con le regioni (3).
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva
il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune,
alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi
di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero
del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito (4);
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa
in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario
ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo deve
essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree
inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al
Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di
presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione.
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica
medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono
approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano
apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità
di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di
cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad
impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché
limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove
occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento
delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi
ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai
predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11 (5).
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e
di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e
gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del
progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi
le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio (6).
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (7).
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3
sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai
terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio
generale mobiliare (8).
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al
sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione
ambientale (9).
12. Le Regioni predispongono sulla base delle
notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di
controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di
contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai
necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è
approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati
(10).
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono
effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle
caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti (11).
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente
competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con
esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi
di bonifica (12).
15. I limiti, le procedure, i criteri di cui al comma
1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto
recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che
intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di
nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione (13).
15-ter.Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare (13).
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 8
novembre 1997, n. 389.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 8
novembre 1997, n. 389.
(4) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3,
D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
(5) Comma inserito dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 8
novembre 1997, n. 389.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, D.Lgs.
8 novembre 1997, n. 389.
(7) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L. 23
marzo 2001, n. 93.
(8) Comma modificato dall'art. 1, comma 11, L. 9
dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 2,
L. 23 marzo 2001, n. 93.
(9) Comma inserito dall'art. 9, comma 3, L. 23 marzo
2001, n. 93.
(10) Comma inserito dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 8
novembre 1997, n. 389.
(11) Comma inserito dall'art. 9, comma 4, L. 23 marzo
2001, n. 93.
(12) Comma così modificato dall'art. 2, comma 7,
D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 9
dicembre 1998, n. 426.
Comma così modificato dall'art. 5, comma 10, D.Lgs. 8
novembre 1997, n. 389.