CIRCOLARE N. 2/2001 del 8
gennaio 2001
Direzione
Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII
OGGETTO: Art. 9.1 del D.L.vo n. 494/96 come
modificato dal D.L.vo n. 528/99 - Redazione del piano operativo - Obblighi
responsabilità e sanzioni – Quesito
ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
E DEL PERSONALE - DIV. VII
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIP. SERV. SOCIALI
SERV. LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO
ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'
LORO SEDI
E’ stato posto quesito per conoscere se e quale sanzione sia prevista a carico del datore di lavoro quando, essendovi tenuto, non rediga il piano operativo di cui all’art. 9.1 del D.L.vo n. 494/96 (come modificato dal D.L.vo n. 528/99).
Al riguardo, occorre richiamare che il D.L.vo n. 626/94:
all’art. 4.1 stabilisce l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio in quanto presupposto irrinunciabile per una corretta gestione delle questioni afferenti la sicurezza dei lavoratori
all’art. 4.2 stabilisce l’obbligo di redigere determinati atti documentali in esito alla effettuazione della valutazione del rischio
all’art. 4.11, ma limitatamente a talune aziende in possesso di specifici requisiti, stabilisce la possibilità di attestare unilateralmente l’avvenuto adempimento delle disposizioni dell’art. 4.1, ed esonera le stesse aziende dall’obbligo di redigere e mantenere la documentazione dell’art. 4.2.
Ciò premesso, osservato che nel caso delle attività che si svolgono nei "cantieri" quali definiti dall’art. 2 del D.L.vo n. 494/96 il piano operativo di cui sopra deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.L.vo n. 626/94, ne deriva che con l’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 494/96 il legislatore ha inteso limitare la generalità di applicazione dell’esenzione sopra accennata, stabilendo, viceversa, in maniera esplicita che della stessa non possono beneficiare le aziende quando le stesse, pur possedendo i requisiti indicati al comma 11 dell’art. 4 del D.L.vo n. 626/94, operino in cantiere.
Pertanto la mancata redazione di tale documento da parte del datore di lavoro, ove non già altrimenti sanzionata in forza di regolamenti speciali, trova la sua sanzione nell’art. 89.1 del D.L.vo n. 626/94.
Ulteriore conseguenza del ristabilimento a carico dell’impresa dell’obbligo di redigere il documento di cui all’art. 4.2, è che per la stessa si pone la necessità di predisporre, con riferimento alla sua attività in generale, gli atti documentali necessari a dare sostanza ai contenuti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4.2 del D.L.vo n. 626/94.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M. T. Ferraro)