Decreto Ministero della Salute del 7 Settembre 2002
Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le
modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in
commercio.
(G.U. n. 252 del 26 Ottobre 2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Vista la direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (scheda informativa in materia di sicurezza)
Decreta:
Art. 1
1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un
preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve
fornire gratuitamente al destinatario, che e' l'utilizzatore professionale
della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda
informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima
fornitura.
2. La
scheda informativa in materia di sicurezza contiene le informazioni di cui
all'allegato qualora si tratti di sostanza o preparato classificati come
pericolosi ai sensi rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e della direttiva 1999/45/CE.
Art. 2
1. Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia
esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire
gratuitamente, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda
informativa in materia di sicurezza che riporti informazioni conformi
all'allegato alla presente direttiva, se il preparato non e' classificato come
pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma
contiene in concentrazione individuale \geq 1 % in peso per i preparati diversi
da quelli gassosi e \geq 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una
sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una
sostanza per la quale esistono limiti di espressione comunitari sul luogo di
lavoro.
Art. 3
1. La scheda informativa di cui all'art. l deve essere aggiornata ogni qualvolta
il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di
nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e
dell'ambiente; esso e' tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.
Art. 4
1. La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana
nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la
data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.
Art. 5
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrerà in vigore:
a) a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati
che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n.
194, e 26 febbraio 2000, n. 174;
b) a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.
Roma,
7 settembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato
alla Corte dei conti il 17 settembre 2002
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 153
Allegato
La scheda informativa di sicurezza deve
comportare le seguenti voci obbligatorie:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Osservazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla normativa
16. Altre informazioni
La responsabilità della informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla
persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le
informazioni saranno redatte conformemente alla "Guida alla redazione
della scheda informativa in materia di sicurezza" di seguito riportata.
Guida
alla redazione della scheda informativa in materia di sicurezza L'obiettivo del
presente allegato e' di assicurare la completezza e correttezza del contenuto
delle voci di cui all'art. 1, comma 2, in modo che le relative schede dati di
sicurezza permettano agli utilizzatori professionali di rendere i necessari
provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per
la protezione dell'ambiente.
Le
informazioni devono soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 25 sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In
particolare la scheda deve permettere al datore di lavoro di determinare la
presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di
valutare l'eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante
dal loro uso.
Le
informazioni devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda dati
di sicurezza deve essere preparata da un tecnico competente che deve tener
conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono
conosciute. Il responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati
deve garantire che il personale abbia ricevuto l'opportuna formazione
professionale, compresi eventuali corsi d'aggiornamento.
Per i
preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali e' richiesta una
scheda dati di sicurezza ai sensi dell'art. 14, punto 2.1, lettera b) della
Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 30 luglio 1999)
informazioni adeguate devono essere fornite per ciascuna voce obbligatoria.
In
alcuni casi, a causa della vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei
preparati, possono essere necessarie informazioni addizionali. Qualora in altri
casi le informazioni su talune proprieta' risultassero prive di significato o
fossero tecnicamente impossibili da fornire, le ragioni dovranno essere
chiaramente indicate per ciascuna voce. Le informazioni devono essere fornite
per ogni singola proprietà pericolosa. Se si afferma che un determinato rischio
non e' pertinente, e' necessario differenziare chiaramente fra i casi nei quali
il compilatore non dispone di informazioni e quelli in cui sono disponibili
risultati negativi di saggi effettuati.
Sulla
prima pagina della scheda dati di sicurezza, indicare la data di compilazione.
Quando
la scheda e' revisionata, le modifiche devono essere segnalate al destinatario.
Nota - E' richiesta una scheda dati di sicurezza anche per alcuni tipi di
sostanze e preparati (ad esempio metalli in forma massiva, leghe, gas compressi
ecc.) di cui ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, per cui sono previste
deroghe dall'etichettatura.
1.
Identificazione
della sostanza/preparato e della società/impresa
1.1.
Identificazione della sostanza o preparato.
Il
termine usato per l'identificazione deve essere identico a quello riportato
sull'etichetta ai sensi dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità
28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti. Possono essere anche indicati, se
disponibili, altri sistemi di identificazione.
1.2.
Utilizzazione della sostanza/preparato.
Indicare
gli usi previsti o raccomandati della sostanza o preparato nella misura in cui
sono noti.
Quando
gli usi possibili sono molti, e' sufficiente indicare quelli più importanti o
più comuni.
Indicare
brevemente l'effettiva funzione del materiale, ad esempio ritardante di fiamma,
antiossidante ecc.
1.3.
Identificazione della società/impresa.
Identificare
il responsabile dell'immissione sul mercato nella Comunità della sostanza o
preparato, sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del
distributore. Indicare l'indirizzo completo e il numero telefonico. Inoltre, se
questa persona non risiede nello Stato membro in cui la sostanza o il preparato
viene immesso sul mercato, indicare possibilmente l'indirizzo e il numero
telefonico del responsabile nello Stato membro interessato.
1.4.
Telefono di emergenza.
Oltre
alle informazioni di cui sopra, indicare il numero telefonico di emergenza
dell'impresa e/o del competente organo ufficiale (che può essere l'organo
responsabile di ricevere le informazioni sulla salute di cui all'art. 17 della
Direttiva 1999/45/CE.
2.
Composizione/informazione sugli ingredienti
Le
informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i
pericoli connessi ai componenti del preparato.
I
pericoli connessi al preparato stesso devono essere indicati nella sezione 3.
2.1.
Non e' necessario fornire la composizione completa (natura degli ingredienti e
loro concentrazione) benché possa essere utile una descrizione generale dei
componenti e relative concentrazioni)
2.2.
Per i preparati classificati come pericolosi ai sensi della Direttiva
l999/45/CE devono essere indicate le seguenti sostanze, unitamente alla loro
concentrazione o gamma di concentrazione:
i) sostanze
che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 se presenti in concentrazioni uguali o
superiori a quelle di cui alla tabella all'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva
1999/45/CE (salvo il caso di limiti più bassi fissati all'allegato 1 del
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, o
agli allegati II, III o V alla Direttiva 1999/45/CE;
ii)
sostanze per cui siano stati fissati limiti comunitari all'esposizione sul
luogo di lavoro, non comprese al punto i).
2.3.
Per un preparato non classificato come pericoloso ai sensi della Direttiva
1999/45/CE deve essere indicata la presenza delle sostanze seguenti, unitamente
alla loro concentrazione o gamma di concentrazione, se presenti in
concentrazione individuale \geq 1% in peso per preparati non gassosi e \geq
0,2% in volume per preparati gassosi:
sostanze
che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (1);
sostanza
per cui sussistono limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro.
2.4.
La classificazione (in base agli articoli 4 e 6 ovvero all'allegato 1 al
decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 delle sostanze citate deve essere indicata,
come pure i simboli e le frasi R) assegnate, in funzione dei pericoli
fisico-chimici, sanitari ed ambientali. Le frasi R) non devono essere riportate
per esteso in questa sede: e' sufficiente fare riferimento alla sezione 16, ove
dovrebbe essere riportato il testo completo di qualsiasi frase R pertinente.
2.5.
Il nome e il numero Einecs o Elincs delle sostanze citate deve essere riportato
conformemente al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 5). Anche il numero
CAS e la denominazione IUPAC (se disponibile) possono essere utili. Nel caso di
sostanze elencate utilizzando un nome generico conformemente all'art. 15 della
Direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, non e'
necessaria un'identificazione chimica precisa.
2.6.
Se, conformemente alle disposizioni dell'art. 15 della Direttiva 1999/45/CE o
alla nota al punto 2.3 del presente allegato, l'identità di alcune sostanze
deve essere mantenuta riservata, va descritta la loro natura chimica per
garantire la sicurezza d'uso. Il nome utilizzato deve essere lo stesso di
quello in base alle procedure di cui sopra.
3.
Identificazione dei pericoli Riportare in questa sezione la classificazione
della sostanza o del preparato derivante dall'applicazione delle norme di
classificazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o alla
Direttiva 1999/45/CE. Indicare in modo chiaro e conciso i pericoli che la
sostanza o preparato presenta per l'uomo o per l'ambiente.
Distinguere
chiaramente fra preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che
non sono classificati come pericolosi ai sensi Direttiva 1999/45/CE.
Descrivere
i più importanti pericoli di tipo fisico-chimico, gli effetti negativi per la
salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'uso e agli eventuali usi impropri
della sostanza o del preparato che possono essere ragionevolmente previsti.
Può
essere necessario citare altri pericoli, ad esempio emissione di polveri,
asfissia, congelamento o effetti ambientali come rischi per organismi presenti
nel terreno, ecc., che non rientrano in alcuna particolare classificazione ma
che possono contribuire al pericolo complessivo presentato dal materiale in
questione.
Le
informazioni riportare in etichetta devono essere fornite nella sezione 15.
4.
Interventi di primo soccorso
Descrivere
i corretti provvedimenti di primo soccorso.
Specificare
per prima cosa se e' necessario l'immediato intervento di un medico.
Le
informazioni di primo soccorso devono essere brevi e facili da capire da parte
della vittima, degli eventuali astanti e di coloro che prestano il primo
soccorso. Sintomi ed effetti devono essere descritti brevemente. Le istruzioni
devono indicare gli interventi che devono essere praticati sul posto in caso di
incidente, come pure l'eventuale possibilità di effetti ritardati
successivamente all'esposizione.
----
(1) Qualora il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa
dimostrare che la divulgazione nella scheda dati di sicurezza dell'identità
chimica di una sostanza classificata esclusivamente come:
irritante,
con l'eccezione di quelle con la frase R41, oppure irritante in combinazione
con una o più delle proprietà' di cui al punto 2.3.4, dell'art. 10 della
direttiva 1999/45/CE;
nociva,
oppure nociva in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto
2.3.4, dell'art. 10 della direttiva 1999/45/CE che presentano solo effetti
letali acuti, minacci la riservatezza della sua proprietà intellettuale, il
suddetto responsabile ha facoltà, conformemente alle disposizioni di cui alla
parte B) dell'allegato VI della direttiva 1999/45/CE di indicare tale sostanza
con un nome che identifica i più importanti gruppi chimici funzionali, oppure
mediante un nome alternativo.
Suddividere
le informazioni in funzione delle diverse vie di esposizione, cioè inalazione,
contatto con gli occhi e con la pelle, e ingestione, utilizzando
sottoparagrafi.
Indicare
se l'intervento professionale di un medico e' necessario o consigliato.
Per
alcune sostanze o preparati può esser importante sottolineare che specifici
strumenti di soccorso immediato devono essere disponibili sul luogo di lavoro.
5.
Misure antincendio
Indicare
le eventuali norme per combattere eventuali incendi provocati dalla sostanza o
dal preparato o che si verifichino nelle vicinanze, specificando:
idonei
mezzi estinguenti;
mezzi
estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza;
speciali
pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti
della combustione o dai gas prodotti;
speciali
mezzi protettivi per il personale antincendio.
6.
Provvedimenti in caso di dispersione accidentale A seconda delle sostanze o
preparati in questione, possono esser necessarie informazioni sugli elementi
seguenti:
precauzioni
per le persone, come: eliminazione delle fonti di accensione, disponibilità di
sufficiente protezione respiratoria/di ventilazione, controllo delle polveri,
prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi; precauzioni ambientali,
come: tenere lontano da scarichi, acque di superficie o in profondità, terreno,
possibile necessita' di dare l'allarme alla zona circostante;
metodi
di bonifica, come: impiego di materiale assorbente (ad esempio sabbia,
segatura, legante universale, legante per acidi, farina fossile ecc.),
riduzione dei gas/fumi mediante acqua, diluizione.
Esaminare
anche l'eventuale necessita' di indicazioni come: "non usare mai ......,
neutralizzare con ......".
Nota -
Se necessario vedi sezioni 8 e 13.
7.
Manipolazione e immagazzinamento Nota - Le informazioni di cui alla presente
sezione devono vertere sulla protezione della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Esse devono aiutare il datore di lavoro a definire idonee
procedure organizzative e di lavoro conformemente all'art. 60-sexies del Titolo
VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25.
7.1.
Manipolazione.
Specificare
le precauzioni di sicurezza in materia di manipolazione, ivi compresi
provvedimenti come: contenimento, ventilazione locale e generale, provvedimenti
per impedire la dispersione nell'atmosfera, la produzione di polveri e gli
incendi, provvedimenti necessari per la protezione dell'ambiente (ad esempio
utilizzazione di filtri o depuratori nell'impianto di ventilazione, impiego in
zone ristrette, provvedimenti per la raccolta e lo smaltimento di eventuali
perdite, ecc.) come pure qualsiasi specifico requisito o norma sulla sostanza o
preparato (ad esempio, procedure o attrezzature proibite o raccomandate)
fornendo se possibile una breve descrizione.
7.2.
Immagazzinamento.
Specificare
le condizioni di sicurezza, come: progettazione di ambienti o contenitori
compresi muri di contenimento e ventilazione), materiali incompatibili,
condizioni di conservazione (limiti/gamma di temperatura e umidità, luce, gas
inerte ecc.), particolari attrezzature elettriche e modalità per la prevenzione
dell'elettricità statica.
Se
opportuno, indicare eventuali limiti di quantità in funzione delle condizioni
di magazzinaggio.
In
particolare, indicare eventuali requisiti speciali, come tipologia dei
materiali per gli imballaggi/contenitori della sostanza o preparato.
7.3
Impieghi particolari.
Per
prodotti destinati a impieghi particolari, le raccomandazioni dovrebbero
vertere in maniera dettagliata e pratica sull'impiego o gli impieghi previsti.
Se appropriato, indicare norme specificamente approvate a livello di industria
o di settore.
8.
Protezione personale/controllo dell'esposizione
8.1.
Valori limite per l'esposizione.
Indicare
gli specifici parametri di controllo in vigore, ivi compresi i valori limite in
materia di esposizione professionale e/o i valori limite biologici. I valori
dovrebbero essere indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o preparato
viene messo sul mercato.
Fornire informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente
raccomandate.
Per i
preparati, e’ opportuno fornire i valori per le sostanze costituenti, che devono essere elencate
nella scheda dati di sicurezza a norma della sezione 2.
8.2. Controllo dell'esposizione.
Per controllo dell'esposizione si intende la gamma completa dei
provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione che devono essere presi
durante l'uso allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione del personale e
dell'ambiente.
8.2.1. Controllo dell'esposizione professionale.
Queste informazioni devono essere tenute in considerazione dal
datore di lavoro per la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori derivante dalla sostanza o dal preparato ai sensi dell'art.
60-quater del titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, che richiede la
definizione di procedure di lavoro e di controlli tecnici appropriati,
l'impiego di materiali e attrezzature adeguate, l'applicazione di provvedimenti
di protezione collettiva alla fonte, e infine l'impiego di misure di protezione
individuali, come l'utilizzazione di dispositivi di protezione personale.
Fornire pertanto informazioni idonee e adeguate su tali provvedimenti per
consentire una corretta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 60-quater del
Titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25. Queste informazioni
devono avere carattere complementare a quelle già riportate alla sezione 7.1.
Qualora occorra una protezione personale, specificare nei
particolari quali dispositivi forniscono una protezione idonea e adeguata.
Tenere conto del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e successivi
aggiornamenti e indicare le opportune norme CEN.
8.2.1.1. Protezione respiratoria.
Per gas, vapori o polveri pericolose, specificare il tipo di
dispositivo di protezione da utilizzare, come filtri, maschere o apparati
autonomi di respirazione.
8.2.1.2. Protezione delle mani.
Specificare chiaramente il tipo di guanti da utilizzare per la
manipolazione della sostanza o del preparato, e in particolare:
il tipo del materiale;
la durata limite del materiale costitutivo, tenuto conto
dell'entità e della durata dell'esposizione.
Se necessario, indicare qualsiasi altra misura di protezione per
le mani.
8.2.1.3. Protezione degli occhi.
Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione
degli occhi, come: occhiali di sicurezza, maschere di sicurezza, schermi facciali.
8.2.1.4. Protezione della pelle.
Qualora sia necessario proteggere altre parti del corpo, oltre
alle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione
richiesto, come: grembiuli, stivali, indumenti protettivi completi. Se necessario,
indicare qualsiasi altra misura per la protezione della pelle nonché specifiche
misure a carattere igienico.
8.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale.
Specificare le informazioni necessarie per consentire al datore
di lavoro di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la
protezione dell'ambiente.
9. Proprietà fisiche e chimiche
Per consentire l'adozione delle corrette misure di controllo,
fornire tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o preparato, in
particolare quelle di cui alla sezione 9.2.
9.1. Informazioni generali.
Aspetto
Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore
della sostanza o del preparato cosi' come viene fornito.
Odore
Qualora sia percepibile, descrivere brevemente l'odore.
9.2. Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e
l'ambiente.
PH: indicare il ph della sostanza o del preparato come fornito,
o in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso, indicare la concentrazione.
Punto/intervallo di ebolizione;
Punto di infiammabilità;
Infiammabilità (solidi, gas);
Proprietà esplosive;
Proprietà comburenti;
Pressione vapore;
Densità relativa;
Solubilità; idrosolubilità; liposolubilità (solvente – grasso da
specificare);
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua;
Viscosità;
Densità di vapore;
Velocità di evaporazione.
9.3.1. Altre informazioni.
Indicare altri importanti parametri di sicurezza, come
miscibilità, conduttività, punto/intervallo di fusione, gruppo di gas (utile
per il decreto Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 126 e
successivi aggiornamenti) temperatura di autoaccensione, ecc.
Nota 1 - Le proprietà di cui sopra devono essere determinate in
conformità alle specifiche di cui alla parte A) dell'allegato V al decreto del
Ministro della sanità 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, o mediante
qualsiasi altro metodo equivalente.
Nota 2 - Per i preparati, di norma devono essere fornite
informazioni sulle proprietà del preparato stesso. Tuttavia, qualora si indichi
la non sussistenza di un determinato rischio, e' necessario differenziare
chiaramente tra i casi in cui il responsabile della classificazione non dispone
di informazioni e quelli in cui esistono risultati negativi dei saggi
effettuati. Se si ritiene necessario fornire informazioni sulle proprietà di
singoli componenti, indicare chiaramente a cosa si riferiscono i dati.
10. Stabilita' e reattività
Descrivere la stabilita' della sostanza o del preparato e la
possibilità che in determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose,
anche in caso di dispersione nell'ambiente.
10.1. Condizioni da evitare.
Elencare le condizioni come temperatura, pressione, luce, urti,
ecc., che possono provocare reazioni pericolose e, se possibile, descriverle
brevemente.
10.2. Materiali da evitare.
Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o
qualsiasi altra sostanza specifica che possono provocare una reazione
pericolosa e, se possibile, descrivere brevemente tale reazione.
10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Elencare le sostanze prodotte in quantità pericolose in seguito
a decomposizione.
Nota - Considerare in particolare:
la necessita' e la presenza di stabilizzanti;
la possibilità di reazioni esotermiche pericolose;
le eventuali conseguenze per la sicurezza di mutamenti
dell'aspetto fisico della sostanza o preparato;
gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a
contatto con l'acqua;
la possibilità di degradazione con formazione di prodotti
instabili.
11. Informazioni tossicologiche
Questa sezione verte sulla necessita' di una descrizione concisa
ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici che possono
insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o preparato.
Riportare gli effetti nocivi per la salute che possono derivare
dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di
ricerche scientifiche. Includere informazioni sulle diverse vie di esposizione
(inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente
alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e
tossicologiche.
Riportare gli eventuali effetti immediati, ritardati e cronici
derivanti da esposizioni a breve e lungo termine, ad esempio effetti
sensibilizzanti, narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
(tossicità per lo sviluppo e la fertilità).
Tenendo conto delle informazioni già fornite alla sezione 2,
composizione/informazioni sugli ingredienti, può essere necessario fare
riferimento agli effetti specifici sulla salute di alcune componenti dei
preparati.
12. Informazioni ecologiche.
Descrivere i possibili effetti, comportamenti e trasformazioni
nell'ambiente della sostanza o del preparato, nell'atmosfera, in acqua e/o nel
terreno. Ove disponibile, indicare i risultati di eventuali test pertinenti (ad
esempio CL50 pesci \geq 1 mg/l).
Descrivere le caratteristiche piu' importanti che possono
provocare effetti sull'ambiente a causa della natura della sostanza o del
preparato e dei probabili metodi di utilizzazione. Informazioni dello stesso
tipo devono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla
degradazione di sostanze o preparati. Tali effetti possono comprendere:
12.1. Ecotossicità.
Questa sezione deve comprendere i dati pertinenti disponibili
sulla tossicità acquatica, acuta e cronica, per pesci, alghe, dafnie e altre
piante acquatiche. Ove possibile, fornire dati sulla tossicità per micro e
macro organismi del terreno e per altri organismi di interesse ambientale, come
uccelli, api e piante.
Qualora la sostanza o il preparato abbiano effetti inibitori
sull'attività di microrganismi, indicare l'eventuale impatto sugli impianti di
trattamento degli scarichi.
12.2. Mobilita'.
Questa sezione interessa il potenziale della sostanza o di
determinati componenti di un preparato (1), qualora dispersi nell'ambiente, di
contaminare le falde idriche o altri elementi lontano dal sito di dispersione.
I dati pertinenti possono comprendere:
la distribuzione nota o presunta in compartimenti ambientali;
la tensione di superficie;
l'assorbimento/il desorbimento.
Per le altre proprietà fisico-chimiche, vedi sezione 9.
12.3. Persistenza e degradabilità.
Questa sezione si riferisce al potenziale della sostanza o di
determinate componenti di un preparato di degradarsi in determinate circostanze
ambientali, in seguito a biodegradazione o ad altri processi come ossidazione o
idrolisi. Ove disponibili, dovrebbero essere indicati i tempi di dimezzamento
per la degradazione. Dovrebbe essere anche indicata la possibilità che la
sostanza o determinati componenti di un preparato (1) si degradino a livello di
impianti di trattamento degli scarichi.
---- (1) Queste informazioni non possono essere fornite per i
preparati in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse, quindi, vanno
riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato
che debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle
norme di cui alla sezione 2 del presente allegato.
12.4. Potenziale di bioaccumulo.
Il potenziale della sostanza o di eventuali componenti di un
preparato (1) di accumularsi negli organismi e di attraversare la catena
alimentare, con riferimento ai valori Kow e BCF.
12.5. Altri effetti avversi.
Se disponibili, includere informazioni su qualsiasi altro
effetto avverso all'ambiente, ad esempio il potenziale di riduzione dell'ozono,
il potenziale di creazione fotochimica di ozono e/o potenziale contributo al
riscaldamento globale.
Osservazioni
Assicurarsi che le informazioni significative per l'ambiente
vengano fornite nelle diverse sezioni della scheda dati di sicurezza,
particolarmente le informazioni in materia di rilascio controllato,
provvedimenti in caso di rilascio accidentale, trasporto e smaltimento di cui
alle sezioni 6, 7, 13, 14 e 15.
13. Osservazioni sullo smaltimento Se lo smaltimento della
sostanza o preparato (eccedenze o residui derivanti da prevedibile
utilizzazione) comporta un pericolo, fornire una descrizione dei residui citati
con informazioni sulle misure di sicurezza per la loro manipolazione.
Specificare i metodi idonei per lo smaltimento della sostanza o
preparato nonché degli eventuali imballaggi contaminati (incenerimento,
riciclaggio, discarica, ecc.).
Nota - Indicare eventuali disposizioni comunitarie in materia di
rifiuti. In assenza di tali disposizioni, ricordare agli utenti che possono
essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.
14. Informazioni sul trasporto Indicare tutte le precauzioni
particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve applicare
per quanto concerne il trasporto o il trasferimento all'interno o all'esterno
dell'azienda.
Ove pertinenti, fornire informazioni sulla classificazione di
trasporto per ciascuno dei regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada,
decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1996, RID (per ferrovia, decreto
legislativo del 13 gennaio 1999, n. 41, ICAO/IATA (via aria). Tali informazioni
possono comprendere fra l'altro:
numero UN;
classe;
denominazione corretta per la spedizione;
gruppo di imballaggio;
inquinante marino;
altre informazioni applicabili.
15. Informazioni sulla normativa
Riportare le informazioni in materia di salute, sicurezza e
ambiente che figurano sull'etichetta in applicazione del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52 e della Direttiva 1999/45/.
Se la
sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza e' oggetto di
specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o
dell'ambiente (ad esempio, restrizioni e commercializzazione ed impiego ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904
e successivi aggiornamenti) tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere
indicate.
Si
dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di
eventuali ulteriori disposizioni nazionali pertinenti.
16.
Altre informazioni
Indicare
qualsiasi altra informazione di rilievo per la salute e la sicurezza degli
utilizzatori e la protezione dell'ambiente, ad esempio:
elenco
delle pertinenti frasi R). Riportare il testo integrale di eventuali frasi R)
di cui alle sezioni 2 e 3 della scheda dati di sicurezza;
avvertenze
di formazione professionale;
eventuali
restrizioni consigliate (ossia raccomandazioni non obbligatorie del fornitore);
ulteriori
informazioni (documentazione di riferimento e/o punti di contatto tecnico);
fonte
dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza;
in
caso di revisione di una scheda dati di sicurezza, indicare chiaramente le
informazioni aggiunte, eliminate o modificate (a meno che queste informazioni
non siano state fornite altrove).