DECRETO
DEL MINISTERO DELL'INTERNO del 29 novembre 2002
Requisiti tecnici per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
(Gazzetta Ufficiale N. 293
del 14 Dicembre 2002)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio
1931, n. 773;
Visto l'art. 23 del regio decreto - legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante
norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la
vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori
fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il
trasporto degli oli minerali e loro
derivati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi
di prevenzione e di vigilanza antincendio;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera f), e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di
distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l'impiego di
serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici;
Sentito il comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982;
Sentito il Ministro delle attività' produttive;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002;
Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che
codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del
presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di carburanti liquidi
per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
Art. 2.
Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi
l. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
a) il mantenimento
dell'integrità' strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità' di eseguire i controlli previsti.
2. I serbatoi interrati sono:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.
Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete
esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la
parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la
tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non
metallico, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed a1le corrosioni;
parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale
anticorrosione;
b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una
cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale
impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di
contenimento può contenere uno o
più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
3. Le tubazioni
interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature
erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di
quanto previsto nel comma l, possono essere di materiale non metallico.
4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono
essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del
prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate
funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali
perdite.
5. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati e' stabilita in 50 m3. I
serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari
compartimenti.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al
precedente comma 2, e' ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia
consentito il controllo dei singoli serbatoi.
Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma 5, e'
ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia
idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.
7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.
Art. 3.
Conduzione dei serbatoi interrati
1.
Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di
buone gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e
degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di
funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento
delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza
secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Art. 4.
Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
1. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati
nei Paesi membri dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo
SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche
nazionali di detti Stati che permettono di garantire un livello di protezione
ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla
presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati
nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
2. Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello
di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla
presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della
documentazione necessaria all'esame redatta in lingua italiana, diretta al
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al
richiedente l'esito dell'esame, motivando l'eventuale diniego.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 17
giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio
1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972.
2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.
3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome.
Roma,
29 novembre 2002
Il Ministro: Pisanu