DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione
dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
(Gazzetta Ufficiale n. 193
del 21/8/2003)
Testo in vigore dal: 5-9-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19
novembre 1999, n. 528, ed in particolare l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative;
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 31 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro
e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e
per le politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Definizioni
e termini di efficacia
1. Ai fini del presente regolamento si
intendono per:
a) scelte
progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore
per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al
minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo
delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare;
le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione
temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure:
le modalità' e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione;
c) apprestamenti:
le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature:
le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure
preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture,
i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di
situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
f)
prescrizioni operative: le indicazioni particolari di
carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione
alla complessità' dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma
dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla
complessità' dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la
loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC:
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
i)
PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l)
POS:
il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter),
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e
all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
m) costi
della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché' gli oneri indicati
all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni del presente
decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di
entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province
autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla
legislazione dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 31,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici), e' il seguente:
«1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità' e dei lavori
pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei
cantieri edili in conformità' alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.».
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili), e' il
seguente:
«Art. 22.
- 1. I contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza,
sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge n.
109 del 1994, e successive modifiche.».
- Per la citata legge n. 109 del 1994, vedere nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi, nonché' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui
manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).».
- Il testo del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.
626 del 1994, e' il seguente: «1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;».
- Il testo dell'art. 12
del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente: «Art. 12 (Piano
di sicurezza e di coordinamento).
- 1. Il piano contiene
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori, nonché' la stima dei relativi costi che
non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano
contiene altresì' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando ciò' risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessità' dell'opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il
piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i
seguenti elementi:
a) modalità' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di
sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
e) viabilità' principale di cantiere;
f) impianti di
alimentazione e reti principali di elettricità', acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di
protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da
adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di
protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare
la salubrità' dell'aria nei lavori in galleria;
n)
misure per assicurare la stabilita' delle
pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità' tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
o)
misure di sicurezza contro i possibili rischi
di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
p)
disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 14;
q)
disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in
relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione
dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di
protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza
e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro
delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro
delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si
aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure
di salvataggio.».
- Il testo dell'art. 31, comma 1-bis, della citata legge n. 109 del 1994, e' il
seguente:
«1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di
cui all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 494 del
1996, e successive modificazioni, e' il seguente:
«1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato «cantiere»:
qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato
all'allegato;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può' essere incaricato dal committente
ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori
e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo:
persona fisica la cui attività' professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'art. 4;
f) coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso
dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;
f-bis) uomini-giorno:
entità' presunta del
cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di
sicurezza:
il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche.».
Capo
II
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art.
2
Contenuti
minimi
1. Il PSC e' specifico per ogni
singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi
contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi
alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione
dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo
del cantiere;
2) la
descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere;
3) una
descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi
dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e, qualora già' nominato, del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per
l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei
nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai
sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le
misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità' organizzative della
cooperazione e del coordinamento, nonché' della reciproca informazione, fra i
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle
emergenze e' di tipo comune, nonché' nel caso di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle
lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità' dell'opera lo
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei
lavori, nonché entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza,
ai sensi dell'articolo 7.
3. Il coordinatore per la
progettazione indica nel PSC, ove la particolarità' delle lavorazioni lo
richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e
connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC e' corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria e, ove la particolarità' dell'opera lo richieda, un
profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già' redatta.
5. L'elenco indicativo e non
esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del
PSC di cui al comma 2, e' riportato nell'allegato I.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3
del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente: «Art. 3 (Misure
generali di tutela).
- 1. Le misure generali
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei
rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi
alla fonte;
d) programmazione della
prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò'
che e' pericoloso con ciò' che non lo e', o e' meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure
di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario
dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del
lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione
collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da
attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione
di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori.
2. Le misure relative
alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.».
- Il testo dell'art. 17,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente:
«4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono
esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994.».
Art.
3
Contenuti
minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni
1. In riferimento all'area di
cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui
all'allegato II, in relazione:
a) alle
caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale
presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli
eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area
circostante.
2. In riferimento all'organizzazione
del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere,
l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, anche
dei seguenti:
a) le
eventuali modalità' di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
b) la
dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la
dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le
zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
e) le
eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il
coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro
e, quando la complessità' dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed
effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre
che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai
seguenti:
a) al
rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al
rischio di elettrocuzione;
c) al
rischio rumore;
d) al
rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di
cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
ove necessario, vanno prodotte tavole
e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a
realizzare quanto previsto alla lettera a).
Art.
4
Contenuti
minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento
1. Il coordinatore per la
progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche
quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla
presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per
le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del
presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed e' redatto ad integrazione del
cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità' di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di
interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
3. Durante i periodi di maggior
rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione
verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità
della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed
in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte
di più imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo
3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia
di attuazione e le modalità' di verifica.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 42
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro
in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), e' il seguente:
«Art. 42 (Cronoprogramma).
- 1. Il progetto
esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di
stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso,
l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data
della consegna.
2. Nei casi di appalto -
concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il
cronoprogramma e' presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo
contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di
sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.».
Capo
III
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA
Art.
5
Contenuti
minimi del piano di sicurezza sostitutivo
1. Il PSS, redatto a cura
dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di
cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della
sicurezza.
Art.
6
Contenuti
minimi del piano operativo di sicurezza
1. Il POS e' redatto a cura di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in
riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i
dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il
nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici
della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la
specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;
3) i
nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;
4) il
nominativo del medico competente ove previsto;
5) il
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i
nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il
numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della
stessa impresa;
b) le
specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la
descrizione attività' di cantiere, delle modalità' organizzative e dei turni di
lavoro;
d) l'elenco
dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco
delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;
f)
l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione
delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
h) le
procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i)
l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori occupati in cantiere;
l)
la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione
del PSC, il PSS, quando previsto, e' integrato con gli elementi del POS.
Nota all'art. 6:
-
Il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente: «Art. 4 (Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto).
- 1. Il datore di lavoro,
in relazione alla natura attività' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva,
valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché' nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3. Il documento e'
custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a)
designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'art. 8;
b)
designa gli addetti al servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c)
nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il
medico competente.
5. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
c) nell'affidare i
compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori
i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza
da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g) richiede l'osservanza
da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi attività' produttiva;
h) adotta le misure per
il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più' presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) si astiene, salvo
eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
m) permette ai lavoratori
di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al
rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel
quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome,
il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro e' redatto conformemente al modello approvato con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed e' conservato sul
luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro e' redatto in conformità ai modelli già
disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il
rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere b), c) e d);
q) adotta le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonché' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura attività', alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2, in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. La valutazione di cui
al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie
aziende, con uno o più' decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attività' industriali di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività'
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime
aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più' decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a)
i casi relativi a ipotesi di scarsa
pericolosità, nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b)
i casi in cui e' possibile la riduzione a una
sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti
di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per
le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari, nonché' delle aziende che occupano fino a dieci addetti non
e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e' tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi
e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve
essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché' le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più' decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse
agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati
in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.».
Capo
IV
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Art.
7
Stima
dei costi della sicurezza
1. Ove e' prevista la redazione del
PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,
nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi:
a) degli
apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle
misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei
mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle
procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f)
degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle
misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo
di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e per le quali non e' prevista la redazione del PSC ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive
e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua,
analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da
indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così
individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della
sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in
corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli
1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così
individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano
la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida
l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando
previsto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 3 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 1° agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio
n. 263.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 25
della citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente: «Art. 25 (Varianti in corso
d'opera).
- 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei
seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti
da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o
per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue
parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di
eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale;
c)
nei casi previsti dall'art. 1664, secondo
comma, del codice civile;
d)
per il manifestarsi di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di
incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti
gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui
al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e
indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del
presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.».
- Il testo dell'art. 1659
del codice civile e' il seguente: «Art. 1659 (Variazioni concordate del
progetto).
- L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità' convenute
dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve
provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore,
se il prezzo dell'intera opera e' stato determinato globalmente, non ha diritto
a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.».
- Il testo dell'art. 1660 del codice civile e' il seguente: «Art. 1660
(Variazioni necessarie del progetto).
- Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e' necessario apportare
variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di
determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore può recedere dal contratto e può' ottenere, secondo le
circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il
committente può recedere dal contratto ed e' tenuto a corrispondere un equo
indennizzo.».
-
Il testo dell'art. 1661 del codice civile e'
il seguente: «Art. 1661 (Variazioni ordinate dal committente).
- Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare
non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto
al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era
stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si
applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti,
importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi
nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione
dell'opera medesima.
- Il testo dell'art. 1664, secondo comma, del codice civile e' il seguente:
«Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione).
- Se nel corso dell'opera
si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche
e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più' onerosa la
prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.».
Allegato
I
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI
ALL'Art. 2, COMMA 2.
1.
Gli apprestamenti comprendono:
ponteggi;
trabattelli;
ponti su cavalletti;
impalcati;
parapetti;
andatoie;
passerelle;
armature delle pareti degli scavi;
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori;
locali di ricovero e di riposo;
dormitori;
camere di medicazione;
infermerie;
recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono:
centrali e impianti di betonaggio;
betoniere;
gru;
autogrù;
argani;
elevatori;
macchine movimento terra;
macchine movimento terra speciali e derivate;
seghe circolari;
piegaferri;
impianti elettrici di cantiere;
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi;
impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono:
viabilità' principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi pedonali;
aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici;
attrezzature per primo soccorso;
illuminazione di emergenza;
mezzi estinguenti;
servizi di gestione delle emergenze.
Allegato
II
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI
CANTIERE, DI CUI ALL'Art. 3, COMMA 1.
Falde;
fossati;
alvei fluviali;
banchine portuali;
alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire;
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;
edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi;
altri cantieri o insediamenti produttivi;
viabilità';
rumore;
polveri;
fibre;
fumi;
vapori;
gas;
odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.