DECRETO
LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(G.U. 23 settembre 1996, n. 223, suppl. ord.).
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in
particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24
giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera a).
2.
Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al
comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto
legislativo.
3.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a)
ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b)
ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c)
ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai
sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d)
ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e)
alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato.
e-bis)
ai lavori svolti in mare (1);
e-ter)
alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri
luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile (1).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a)
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato all'allegato I (1);
b)
committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (2);
c) responsabile dei lavori:
soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione
o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico
del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche (3);
d)
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 4;
f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 5 (4);
f-bis)
uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera (5);
f-ter)
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche (5).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre
1999, n. 528.
(2)
Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre
1999, n. 528.
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre
1999, n. 528.
(4)
Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 novembre
1999, n. 528.
(5)
Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528.
Art. 3
(Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori)
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione
del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro (1).
2.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)
(2).
3.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in
ognuno dei seguenti casi:
a)
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b)
nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell'allegato II (3).
4.
Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 (4).
4-bis. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più
imprese (5).
5.
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il
responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere
indicati nel cartello di cantiere.
7.
Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa:
a)
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b)
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti (6).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
Art. 4
(Obblighi del coordinatore per la progettazione)
1.
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma
1;
b)
predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 457 (1).
2.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto
di eventuali lavori successivi sull'opera.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei
lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito
denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i
contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b) (2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
Art. 5
(Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori)
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori provvede a:
a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
(1);
b)
verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
(2);
c)
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d)
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (3);
e)
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza
alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla
direzione provinciale del lavoro (4);
f) sospendere in caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate (5).
1-bis
Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione,
oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b) (6).
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è
emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera e) (7).
3.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma
1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di
norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi
(7).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 19
novembre 1999, n. 528.
(2)
Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 19
novembre 1999, n. 528.
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. 19
novembre 1999, n. 528.
(4)
Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 4, D.Lgs. 19
novembre 1999, n. 528.
(5)
Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 5, D.Lgs. 19
novembre 1999, n. 528.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
(7)
Comma soppresso dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528.
Art. 6
(Responsabilità dei committenti e dei
responsabili dei lavori)
1.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli
obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 7
(Obblighi dei lavoratori autonomi)
1.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri:
a)
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo
III del decreto legislativo n. 626/1994;
b)
utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto
previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c)
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8
(Misure generali di tutela)
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
a)
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b)
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c)
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d)
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e)
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f)
l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g)
la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h)
le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 9
(Obblighi dei datori di lavoro)
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b)
curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c)
curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
c-bis)
redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f-ter) (1);
2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione
del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 626 del 1994 (2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 19 novembre
1999, n. 528.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
Art. 10
(Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)
1.
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o
scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno (1);
b)
diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c)
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
tre anni (2).
2. I soggetti di cui al
comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia
(3).
3.
Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno
le prescrizioni di cui all'allegato V.
4.
L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso
pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5.
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in
servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma
di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di
cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6.
Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale
carico dei partecipanti.
7.
Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di
cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre
1999, n. 528.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
Art. 11
(Notifica preliminare)
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi:
a)
cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b)
cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso
d'opera;
c)
cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a duecento uomini-giorno (1).
2.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere
e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 12
(Piano di sicurezza e di coordinamento)
1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire,
per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei
relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o
dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In
particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere
interessato, i seguenti elementi:
a)
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b)
protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno;
c)
servizi igienico-assistenziali;
d)
protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee;
e)
viabilità principale di cantiere;
f)
impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo;
g)
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h)
misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare
negli scavi;
i)
misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l)
misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall'alto;
m)
misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n)
misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in
galleria;
o)
misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
p) misure di sicurezza
contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q)
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r)
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c);
s)
valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili
per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t)
misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2.
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di
appalto.
3.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori.
5. L'impresa che si
aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui
esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 13
(Obblighi di trasmissione)
1. Il committente o il
responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In
caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2.
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui
al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette
il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 14
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)
1.
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per
la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo (1).
2.
I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle
modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13
(2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
(2)
Comma soppresso dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528.
Art. 15
(Coordinamento della consultazione e partecipazione
dei lavoratori)
1. Nei cantieri ove si
svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano presenti più
imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il
coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 16
(Modalità di attuazione della valutazione del rumore)
1.
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai
livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è
riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2.
Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto
riferimento (1).
3.
Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata
lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla
settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere,
calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 17
(Modalità attuative di particolari obblighi)
1.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce
assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la
sicurezza (1).
2.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe
a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza (2).
3.
Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono
essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di
categoria.
4.
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori
che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
n. 626/1994.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre 1999,
n. 528.
Art. 18
(Aggiornamento degli allegati)
1. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità,
sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad
adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in
sede comunitaria.
Art. 19
(Norme transitorie)
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data
di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di
attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di
sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività
qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno
quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione
è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei
contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;
b)
dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o
privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la
concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2.
I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma
2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3.
Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20
(Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei
responsabili dei lavori)
1.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e
4-bis; 6, comma 2;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 21
(Contravvenzioni commesse dai coordinatori)
1.
Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 4, comma 1.
2.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed
f), e comma 1-bis (1);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 22
(Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti)
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o
sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza
delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1,
primo periodo.
3.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4.
I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1,
lettera a), 12, comma 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 23
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi)
1.
I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7,
comma 1, e 12, comma 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 23 bis
(Estinzione delle contravvenzioni)
1.
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21,
commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Articolo inserito dall'art. 20, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 24
(Oneri)
1.
Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna
amministrazione.
Art. 25
(Entrata in vigore)
1.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui
all'articolo 2, lettera A)
1.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed
il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
Allegato così sostituito dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528.
Allegato II
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per
la sicurezza
e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11,
comma 1
1.
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento
a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m
2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2.
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza
sanitaria.
3.
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle
radiazioni
ionizzanti.
4.
Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione
(1).
5.
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6.
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7.
Lavori subacquei con respiratori.
8.
Lavori in cassoni ad aria compressa.
9.
Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10.
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Punto così modificato dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Allegato III
Contenuto della notifica preliminare di cui
all'articolo 11
1.
Data della comunicazione.
2.
Indirizzo del cantiere.
3.
Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4.
Natura dell'opera.
5.
Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
7.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione
dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8.
Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9.
Durata presunta dei lavori in cantiere.
10.
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11.
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12.
Identificazione delle imprese già selezionate.
13.
Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Allegato IV
(Articolo 9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
1.
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme
di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1.
I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono
soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle
indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I
1.
Porte di emergenza
1.1.
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2.
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere
aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza.
1.3.
Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2.
Areazione
2.1.
Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano
esposti a correnti d'aria moleste.
2.2.
Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un
rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria
respirata devono essere eliminati rapidamente.
3.
Illuminazione naturale e artificiale
3.1.
I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata
illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4.1.
I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2.
Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono
essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni
appropriate di igiene.
4.3.
Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente
vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con
le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
5.
Finestre e lucernari dei locali
5.1.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando
sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un
pericolo per i lavoratori.
5.2.
Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le
attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
6.
Porte e portoni
6.1.
La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e
dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2.
Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3.
Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di
pannelli trasparenti.
6.4.
Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite
da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano
essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono
essere protette contro lo sfondamento.
7.
Vie di circolazione
7.1.
Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere
messo in evidenza.
8.
Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8.1.
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2.
Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3.
Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili.
Sezione II
Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1.
Caduta di oggetti
1.1.
I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento.
2.
Lavori di demolizione
2.1.
Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un
pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
3.
Paratoie e cassoni
3.1.
Paratoie e cassoni devono essere:
a)
ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza
sufficiente;
b)
provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi
in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2.
La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una
paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni
devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.
Allegato V
(Articolo 10)
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
1.
Durata del corso 120 ore.
2.
Argomenti:
a)
la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b)
malattie professionali;
c)
statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d)
analisi dei rischi;
e)
norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e
l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi
e opere provvisionali, etc.);
f)
metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.