Protocollo

Operativo

per

l’Attività

di vigilanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione

 

L’intervento di controllo nell’ambito delle bonifiche di serbatoi interrati ha origine secondo tre tipi diversi d’attivazione:

 

Comunicazioni alle ASL di inizio lavori nel rispetto dell’Art. n. 11 del DECRETO LEGISLATIVO n. 494 del 14 agosto 1996 modificato dall'Art. n. 10 del DECRETO LEGISLATIVO n. 528 del 19 novembre 1999

Comunicazioni alle ASL di inizio lavori per quanto previsto dell’Art. n. 1 Legge n. 449/97 – Benefici fiscali per opere di ristrutturazione edilizia

Comunicazioni pervenute dall’ARPA territoriale

 

Apertura fascicolo

 

Le pratiche che riguardano la bonifica di serbatoi interrati devono essere registrate su un supporto elettronico.

 

Individuazione priorità di intervento

 

Il numero di comunicazioni di cui sopra sono da selezionare e, soprattutto per i primi due punti, a volte possono riguardare tipologie di lavori molto eterogenee dove non sempre sono interessati serbatoi interrati.

 

Pertanto deve essere eseguito uno screening preliminare prima dell’assegnazione ai singoli tecnici, tenendo presente che spesso in tali comunicazioni non viene citato espressamente un lavoro a carico di un serbatoio interrato.

 

A titolo di esempio si cita:

Intervento di sostituzione caldaia

Intervento di cambio combustibile per il riscaldamento

Intervento di ristrutturazione generale di un edificio

Adeguamento alle norme di centrale termica

Rifacimento punto vendita carburanti

Intervento recupero area ex industriale

 

Allo scopo di individuare il coinvolgimento di uno o più serbatoi interrati si consiglia un contatto telefonico con il soggetto che ha inviato la comunicazione.

 

Sarà molto importante operare una selezione analitica di tali pratiche, stabilendo una scala di priorità di intervento che terrà conto delle situazioni specifiche di ogni singolo Distretto.

 

Maggiore attenzione chiaramente meritano gli interventi su punti vendita carburanti, siano essi interventi radicali (sostituzione serbatoi, dismissione impianto) che di manutenzione ordinaria, a causa dell’elevata infiammabilità degli idrocarburi precedentemente contenuti.

 

Inoltre i distributori di carburante sono frequentemente collocati in prossimità di passaggio pubblico, ne consegue che la prevenzione primaria sugli operatori si riflette in modo positivo anche nella prevenzione di incidenti che potrebbero coinvolgere la popolazione.

 

Non di minor importanza sono i parchi serbatoi delle industrie, anch’essi soggetti a periodica manutenzione e/o sostituzione.

Tali serbatoi in genere non contengono solo combustibili ma spesso sostanze chimiche, solventi ecc., necessari alla produzione della specifica azienda.

 

Anche il recupero di aree ex industriali, comunemente indicate come aree dismesse, spesso presentano parchi serbatoi da rimuovere. In questa situazione ai problemi specifici legati al contenuto del serbatoio oggetto di bonifica, molta attenzione si deve dedicare ai rischi correlati allo stato di abbandono nel quale in genere si trovano queste aree.

 

Vengono poi i serbatoi condominiali, in genere di piccole dimensioni, spesso non interrati contenenti in genere gasolio o olio combustibile a scopo riscaldamento. Tali serbatoi pur costituendo oggetto di un numero elevato di comunicazioni di inizio lavori, possono essere collocati in secondo piano rispetto ai precedenti.

Ciò detto, dovrà comunque essere assicurata la vigilanza anche in questi ultimi.

 

Attività ispettiva e ricognizione in cantiere:

 

I cantieri di bonifica serbatoi interrati hanno in genere durata breve: in un distributore di medie dimensioni da uno a due giorni, ne consegue che il tempo di assegnazione della pratica dovrà essere il più rapido possibile per dar modo all’operatore di disporre il tempo necessario per organizzare al meglio l’intervento che si può immaginare diviso in due parti:

 

Valutazione documentale allegata alla comunicazione di inizio lavori

Eventuale richiesta di integrazioni

Eventuali contatti telefonici con la parte, ad esempio per avere informazioni sulla data di inizio lavori che non sempre viene indicata con precisione o può subire variazioni

Verifica riguardo al numero di imprese eventualmente presenti contemporaneamente

Verifica delle modalità operative eventualmente descritte ecc.

 

Seguiranno, poi uno o più sopralluoghi ispettivi presso il cantiere di bonifica che riguarderà il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro durante l’attività, e nello specifico:

 

Organizzazione del cantiere

Predisposizione del cantiere

Operazioni preliminari alla bonifica

Modalità operative della bonifica

Eventuali accertamenti post bonifica

 

Per la descrizione delle modalità operative si faccia riferimento al documento di indirizzo operativo per le imprese  redatto nel 2001 in accordo con le Parti interessate nell’ambito del Progetto Obiettivo del gruppo lavoro Serbatoi Interrati.

 

L’operatore della prevenzione dovrà verificare il sostanziale rispetto delle norme operative e di sicurezza previste, commisurandole alla situazione specifica valutando di volta in volta il livello di rischio nel singolo cantiere.

 

Dovrà verificare:

Se ricorrono le condizioni dell’obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Ovvero se sono presenti contemporaneamente più imprese e l’intervento comprende anche la rimozione del/dei serbatoi.

Se l’organizzazione del cantiere è tale da garantire la sicurezza degli addetti.

Se vengono utilizzati idonei DPI

Se le modalità di intervento sono idonee e tengono in considerazione i rischi correlati.

 

E’ evidente che trattandosi, in genere, di cantieri di brevissima durata l’attenzione dell’operatore della prevenzione dovrà concentrarsi soprattutto sulle modalità operative della specifica fase di lavoro in particolare sui rischi di incendio, esplosione ed esposizione/contatto con sostanze tossiche irritanti e sui rischi specifici di cantiere: movimento mezzi, macchine operatrici e sulla presenza di zone franche/sicure per gli operatori durante la movimentazione di tali mezzi ecc..

 

Durante ogni sopralluogo si dovrà comunque prendere nota delle persone presenti in cantiere, almeno degli interlocutori diretti, accertandone il relativo ruolo e responsabilità al fine di ricostruire il livello gerarchico nel sito. In particolare si dovrà individuare :

 

Committente

Ditte presenti, se diverse dalla comunicazione iniziale

Responsabile di cantiere

Eventuale coordinatore di cantiere

 

Alla fine del sopralluogo si dovrà redigere relativo verbale nel quale verranno riportare:

 

la descrizione del cantiere e delle lavorazioni in corso

tutte le informazioni raccolte durante il sopralluogo

eventuali situazioni di rischio rilevate

eventuali violazioni alle norme di sicurezza

 

Inoltre in caso di violazioni dovrà essere redatto verbale di prescrizione in base all’Art. n. 20 del Decreto Legislativo n. 758 del 19 Dicembre 1994.

 

Rimane evidente che se durante il sopralluogo si accertassero situazioni di pericolo grave, tali da compromettere nell’immediato la sicurezza dei lavoratori, si dovrà procedere al sequestro dell’attività.