ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA NELL’IMPRESA DI PESCA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

 

La gerarchia di bordo è stabilita dal Codice della Navigazione che assegna competenze specifiche ai componenti dell’equipaggio.

Armatore e Comandante sono due ruoli fondamentali sia per l’impresa marittima che per quella di pesca, quindi la loro identificazione è indispensabile.

L’armatore può o non può essere imbarcato, può possedere un’imbarcazione o più di una, può essere il comandante stesso della nave da pesca.

 

Quando l’armatore diventa anche responsabile di una “impresa di pesca”, egli assume il ruolo di “imprenditore” a tutti gli effetti con obblighi di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera.

Ø      L’armatore ha due compiti non delegabili che sono valutare i rischi nel piano di sicurezza e designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Per tutto il resto può delegare al Comandante. A differenza del datore di lavoro dei luoghi fissi, l’armatore non può decidere di assolvere i compiti propri del Servizio Prevenzione e Protezione e deve comunque nominare il Responsabile del SPP ed il Medico Competente.

 

Ø      Il Comandante rappresenta la figura più importante sulla nave da pesca. Possiede la delega funzionale dell’armatore; i suoi compiti sono professionali e collaborativi, informativi, formativi, gestionali. Rappresenta la linea operativa della prevenzione. In tale figura sono quindi sommati i compiti primari derivanti dal ruolo di bordo con quelli funzionali in materia di tutela dei lavoratori.     E’ il solo soggetto presente a bordo facente parte della linea operativa ed in grado di far realizzare ed attivare tutte le azioni preventive e protettive decise dall’armatore e la gestione dell’emergenza. Il “ruolo d’appello” redatto dal Comandante prima della partenza stabilisce le “consegne” affidate ad ogni persona dell’equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l’incendio a bordo e l’abbandono della nave. Fra i compiti del Comandante c’è quello di collaborare con il RSPP che fa parte della linea consultiva.

 

Ø       Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione non può essere identificato nel Comandante in quanto quest’ultimo oltre a fare parte della linea operativa è anche il “rappresentante” dell’armatore. All’armatore non resterebbe, quindi che assumere appositamente un soggetto per svolgere le mansioni di RSPP, cosa sicuramente non semplificativa e non garante della tutela dei lavoratori . Tale nomina risulta obbligatoria per i pescherecci > 24 mt.

Ø      I lavoratori (marinai) sono “a cavallo” fra le due linee, oggetti di tutela ma anche attori della stessa basandosi sul principio di autogestione della propria salute e sicurezza ed anche di quella degli altri imbarcati.            Lavoratore è qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, attività lavorativa a bordo della nave da pesca.

 

Ø      Il Rappresentante dei Lavoratori (R.LL.S.) è eletto dai lavoratori imbarcati

 

Ø      Il Medico Competente deve essere nominato dall’armatore in ogni caso, quindi indipendentemente dalla valutazione dei rischi.

Tale presenza incondizionata del Medico Competente è molto significativa per un settore lavorativo che è sempre stato oggetto di deroga nelle normative inerenti la tutela della salute dei lavoratori in quanto sta ad indicare che per i lavoratori della pesca, data la pericolosità della condizioni operative, la sorveglianza sanitaria si rende obbligatoria per il presunto rischio di malattie professionali.

 

La valutazione dei rischi costituisce la terza parte del “piano di sicurezza”. Le altre parti sono costituite dalla “sezione grafica” dell’imbarcazione e dalla “specifica tecnica” redatte da ingegneri navali (personale tecnico delle costruzioni navali di cui all’art. 117 del Codice della Navigazione ed all’art. 275 del relativo regolamento d’attuazione). IL piano di sicurezza è quindi un documento importante che contiene sia elementi che regolano la sicurezza della navigazione sia quelli che regolano l’igiene e sicurezza del lavoro. Dovrà essere uno strumento operativo il più possibile personalizzato al tipo di pesca effettuata dall’imbarcazione a cui si riferisce.

Inoltre,  viste le peculiarità precedentemente analizzate, dovrà contenere anche la valutazione  del rischio “trasversale” organizzativo proprio del Comparto dovuto ad un insieme di fattori (allegato I del D.Lgs. 271/99 dal titolo “fattori di fatica”) che aumentano il livello di fatica dei lavoratori imbarcati sulle navi da pesca .