(*)  dal 1° giugno 1993 (con il D.L. 20.5.93, conv. in L. 243/93) sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria i lavoratori autonomi
      per i quali l'attivitā agricola non č prevalente ed altri particolari lavoratori agricoli (e quindi essi non sono conteggiati in caso di infortunio)