Documento
di indirizzo
operativo
per le imprese
PRESENTAZIONE
della 1° Conferenza
divulgativa
Giugno 2000
1.
Predisposizione
del cantiere
La predisposizione del cantiere presuppone uno studio
preliminare dell’area in cui vengano valutati:
-
La zona di pericolo di solito definita come lo spazio nel quale si
prevede la presenza di vapori infiammabili o comunque nocivi alla salute umana.
Viene considerata generalmente zona di pericolo una sfera avente raggio di 5-10
metri attorno all’apertura del serbatoio. Per il calcolo della distanza
pericolosa può essere adottata la formula G.B. 5.1.1 (CEI 31/35).
-
Gli spazi di manovra delle macchine operatrici e dei camion attrezzati.
-
Le distanze “macchine/uomo” durante le manovre.
-
La portata delle solette.
-
L’eventuale necessità di occupare suolo pubblico.
-
La presenza di sottoservizi (cavi ad alta tensione, cavi telefonici,
condotti fognari, etc.).
-
La distanza da edifici confinanti.
-
La distanza da edifici di civile abitazione.
-
La verifica del potenziale disturbo a fondamenta e/o a strutture interrate
di edifici confinanti.
-
La verifica di stabilità delle strutture vicine, particolarmente in siti
dismessi.
-
La verifica dell’eventuale presenza di sostanze pericolose (es.: amianto
friabile) e la valutazione dei rischi correlati ad attività in siti dismessi
e/o abbandonati.
-
La
verifica della documentazione tecnica preesistente: dislocazione e tipologia
dei serbatoi, sostanze contenute, presenza di sorgenti radioattive.
2.
Inizio dei lavori
L’inizio dei lavori presuppone i
seguenti passaggi:
-
La
consultazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)* inserito nel PSC (Piano
di Sicurezza e Coordinamento) contenente:
a)
la
descrizione dell’attività lavorativa;
b)
la
suddivisione in fasi di lavoro (ed eventuale suddivisione in sottofasi);
c)
l’inizio
e la fine di ciascuna fase lavorativa;
d)
la
composizione delle squadre di lavoro;
e)
le
attrezzature utilizzate;
f)
i
materiali e le sostanze utilizzate;
g)
la
sovrapposizione con altre fasi lavorative;
h)
i
rischi:
· derivanti dalle caratteristiche
del sito;
· legati alle attività svolte;
· trasmessi all’ambiente
circostante;
· dovuti all’interferenza con altre
attività lavorative dell’impresa;
i)
le
misure di prevenzione e di protezione da adottare;
j)
i
dispositivi di protezione individuale.
-
L’organizzazione
del cantiere alla luce del POS.
-
La
delimitazione del cantiere.
-
Il
coordinamento con i gestori dei servizi interrati eventualmente presenti.
-
La
predisposizione di mezzi estinguenti adatti alla situazione specifica ed in
numero sufficiente accertandosi dell’effettiva efficienza.
-
La
predisposizione di piani per eventuali situazioni di emergenza.
-
L’affissione
di cartelli informativi a protezione dei passanti.
-
L’affissione
di cartellonistica antinfortunistica.
-
Lo
scollegamento elettrico di tutti i servizi e l’affissione sui quadri elettrici
dell’avviso riguardante il divieto di ricollegare, anche solo parzialmente,
l’alimentazione elettrica fino al termine dei lavori.
-
La
verifica della presenza del collegamento di messa a terra.
-
La
predisposizione e la verifica dell’efficienza di tutti i dispositivi di
sicurezza individuale.
-
La
disposizione funzionale di tutte le attrezzature necessarie, che devono essere
conformi alle esigenze di sicurezza (es.: costituite da materiali
antiscintilla) in relazione alle operazioni da effettuare.
-
L’autorizzazione
scritta all’inizio dei lavori da parte del responsabile.
* POS: s’intende che la sua realizzazione è a carico delle singole imprese che
partecipano ai lavori e che lo
sottoporranno in visione al committente per il necessario PSC (Piano di
Sicurezza e Coordinamento).
Si rammenta anche che il Piano Operativo di Sicurezza
previsto dal Decreto
legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 è
obbligatorio per l’attività di rimozione dei serbatoi interrati (Circolare
del Ministero del lavoro N°
2 del 8 Gennaio 2001); l’assenza di questo documento in
cantiere rappresenta una violazione dell’art. 4, comma
2 del D.Lgs.
626/94 e può causare la sospensione dei lavori
oltre alla sanzione prevista dall’art. 89,
comma 1 dello stesso decreto, si veda nota 1.
Questi i principali rischi e le relative misure di
prevenzione delle operazioni previste in questa fase.
*
Combinato: si intende la combinazione (combinato disposto) di più articoli di
legge.
3. Bonifica
Nella bonifica si possono distinguere, in linea generale,
le seguenti fasi:
-
Apertura
del tombino
-
Prova
con esplosimetro
-
Pulizia
del pozzetto
-
Apertura
del passo d’uomo
-
Prova
con esplosimetro
-
Recupero
residui e fondami
-
Pulizia
del serbatoio
-
Restituzione
del serbatoio con relativo certificato gasfree.
Particolare attenzione deve essere data ai rischi
di esplosione, incendio, intossicazione e asfissia.
Questa operazione deve essere eseguita da almeno
tre addetti, formati ed informati, ben organizzati e coordinati tra loro:
·
Un addetto, deputato alla pulizia interna del serbatoio, dovrà indossare
abiti e calzature protettivi di tipo antistatico/antideflagrante, non necessari
per sostanze non infiammabili; imbragatura con gancio di recupero all’altezza
della base del collo al quale sarà legata una fune comunicante con l’esterno;
maschera pieno facciale con alimentazione d’aria diretta in leggera
sovrapressione rispetto all’ambiente.
·
Un secondo addetto, anch’esso con imbragatura, avrà compiti di assistenza
tecnica diretta al primo durante tutta la fase di bonifica, e di assistenza
diretta in caso di situazioni di pericolo e di emergenza. In particolare dovrà
favorire l’uscita rapida dal serbatoio del primo addetto o l’eventuale recupero
a corpo morto utilizzando allo scopo la fune di recupero, meglio se collegata a
treppiede con verricello. Egli dovrà disporre, anche se con obbligo di uso solo
in caso di emergenza, di maschera e indumenti analoghi a quelli del primo.
·
Il
terzo addetto, in qualità di sovrintendente, sarà deputato ad operazioni
generali (controllo comandi di pompe e ventilatori, recupero secchi in uscita
dal serbatoio ecc.), alla fornitura ai colleghi di attrezzi e materiali vari,
all’attivazione delle procedure di soccorso quali chiamate alle forze pubbliche
e di soccorso (VVFF, centro antiveleni, P.S. ecc.).
Per
quest’ultima funzione il terzo addetto dovrà avere chiare indicazioni sulle
strutture di soccorso con i relativi numeri di chiamata, ed avere sempre a
disposizione mezzi di comunicazione efficienti .
I residui recuperati e i rifiuti di bonifica vanno
raccolti in appositi contenitori resistenti agli urti e con aperture minime al
fine di ridurre l’evaporazione del contenuto e vanno inviati allo smaltimento
nel tempo più breve possibile.
Al termine della bonifica dovrà essere rilasciato
certificato gasfree.
Questi i principali rischi e le relative misure di
prevenzione delle operazioni previste in questa fase.
Operazioni |
Rischio |
Azioni preventive |
Rif. Norm. |
Apertura tombino |
Esplosione, incendio |
Allontanare i mezzi con motore a scoppio e/o tenere i motori spenti |
D.P.R. n.547/55 Artt. 236, 237 |
|
|
Verifica con esplosimetro dell’atmosfera interna inserendo la sonda
dell’esplosimetro attraverso le aperture del tombino |
|
|
|
Utilizzo per l’apertura di attrezzi con caratteristiche antiscintilla |
D.P.R. n.547/55 Art. 358 |
|
|
Divieto di saldatura e taglio al cannello o elettrico. |
D.P.R. n.547/55 Art. 250 |
|
|
Divieto assoluto di fumare e di portare con sé oggetti che possano dare
origine a scintille. |
Combinato |
|
Intossicazioni e irritazioni mucoso - cutanee da
esposizione a vapori tossici. |
Ridurre al minimo la presenza di personale, procedere alla ventilazione
del pozzetto con il recupero dei vapori per aspirazione. Utilizzo di idonei DPI. |
D.P.R. n.547/55 Art.236 DPR 303/56 Artt. 25 e 26 |
|
Tagli, cesoiamenti, abrasioni |
Procedere al sollevamento possibilmente con mezzi meccanici. Utilizzo di idonei DPI. |
Combinato |
Questi i principali rischi e le relative misure di
prevenzione delle operazioni previste in questa fase.
Operazioni |
Rischio |
Azioni preventive |
Rif. Norm. |
Pulizia pozzetto |
Esplosione, incendio. |
Ventilazione continua del pozzetto con monitoraggio continuo
dell’atmosfera interna tramite esplosimetro. Utilizzo di attrezzi (palette, secchi ecc.) di tipo antiscintilla. Assoluto divieto di fumare. Utilizzo di abiti e calzature di tipo antistatico e di idonei DPI. |
D.P.R. 547 Artt. 358,236,237 |
|
Intossicazioni e irritazione mucoso - cutanee da
esposizione a vapori tossici. |
Mantenere la ventilazione del pozzetto con il recupero dei vapori. Utilizzo di idonei DPI. |
Combinato |
|
Tagli, cesoiamenti abrasioni. |
Utilizzo di idonei DPI. |
Questi i principali rischi e le
relative misure di prevenzione delle operazioni previste in questa fase.
Operazioni |
Rischio |
Azioni preventive |
Rif. Norm. |
Apertura passo d’uomo |
Esplosione, incendio. |
Ventilazione continua del pozzetto con monitoraggio continuo
dell’atmosfera interna tramite esplosimetro. |
D.P.R. 547/55 Art. 358, 236, 237 |
|
|
Messa a terra. |
D.P.R. 547/55 Art. 271, 335 |
|
|
Utilizzo di attrezzi (chiavi inglesi e/o sbullonatori
meccanici) di tipo antiscintilla. Escludere operazioni di taglio a fiamma e procedere con
molta cautela a eventuali tagli tramite seghetti o simili. Assoluto divieto di fumare. Utilizzo di abiti e calzatura di tipo antistatico e di idonei DPI. |
Combinato |
|
Intossicazioni e irritazione mucoso - cutanee da esposizione a vapori
tossici. |
Mantenere la ventilazione del pozzetto con il recupero dei vapori. Utilizzo di idonei DPI. |
Combinato |
|
Tagli, cesoiamenti, abrasioni. |
Utilizzo di idonei DPI |
|
|
Sollevamento manuale dei carichi |
Utilizzare mezzi di sollevamento meccanici per l’allontanamento del
coperchio passo d’uomo. |
Questi i principali rischi e le relative misure di
prevenzione delle operazioni previste in questa fase.
Questi i principali rischi e le relative misure di
prevenzione delle operazioni previste in questa fase.
L’organizzazione di un’eventuale emergenza va
sempre presa in considerazione.
Sono ipotizzabili eventi diversi
che vanno dal piccolo infortunio all’incendio o all’esplosione con conseguenze
anche drammatiche.
Il personale deve essere formato
al primo soccorso di emergenza e il cantiere deve essere organizzato per far
fronte a questa evenienza; in particolare il personale addetto dovrà disporre
di:
·
Cassetta di
pronto soccorso il cui contenuto va definito avvalendosi delle indicazioni
fornite dal medico competente.
·
Cartella
dattiloscritta di facile e rapida consultazione nella quale saranno indicati:
Ø
i
numeri telefonici dei servizi di pronto intervento (polizia municipale, vigili
del fuoco, pubblica sicurezza, ambulanza, centro antiveleni);
Ø
indirizzo
e numero di telefono dei più vicini ospedali dotati di pronto soccorso;
Ø
numero
di telefono dei centri di pronto intervento dei gestori delle reti elettriche, del
gas, dell’acqua, per le telecomunicazioni e simili eventualmente presenti nel
sottosuolo dell’area interessata al cantiere.
Nella seconda parte del documento
è indicata la normativa a protezione dell’ambiente che dovrà ricevere pari
attenzione e rispetto da parte di chi esegue i lavori.
In questi casi si deve invece ricorrere o ad
apparecchiature a tecnologia avanzata che escludano la presenza umana
all’interno del serbatoio, o all’allargamento della bocca di ingresso tramite
taglio con tecnologia antiscintilla (cesoie antiscintilla, taglio ad acqua,
ecc.).
“ Prima di disporre l’entrata dei lavoratori nei luoghi di cui all’art. 235, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa (…)”
E’ necessaria la presenza di un
sovraintendente ai lavori il quale deve accertarsi dell’assenza di gas e vapori
nocivi (utilizzo di esplosimetro, analizzatore di vapori organici, O2,
CO2, ecc.). Per evitare pericoli occorre effettuare lavaggi e/o
realizzare un’idonea ventilazione all’interno del serbatoio.
Il comma 2 dispone che lo
scollegamento o la chiusura delle tubazioni siano effettuate prima dell’inizio
del lavoro al serbatoio.
Il comma 3 prevede, oltre
alla figura del sovraintendente, la presenza di un addetto all’esterno del
serbatoio, presso l’apertura di accesso, che presti assistenza a chi opera
all’interno.
Il comma 4 stabilisce che,
quando non si può escludere la presenza di gas o vapori nocivi o quando
l’accesso al luogo è disagevole, l’addetto deve indossare la cintura di
sicurezza collegata ad un cavo di recupero di lunghezza sufficiente. Le
operazioni di recupero vanno programmate tenendo conto delle più efficaci
modalità di salvataggio dell’infortunato, ricorrendo se necessario ad ausili
meccanici. Il comma 4 prevede infine l’impiego di apparecchi idonei per
garantire la normale respirazione (maschera pieno facciale a leggera
sovrapressione interna ).
Oltre a quanto indicato nell’articolo precedente
sono necessarie particolari attenzioni per il rischio di esplosione e
d’incendio:
-
misura dei livelli di esplosività con l’utilizzo di strumentazione idonea
antideflagrante certificata;
-
divieto di utilizzo di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi
in materiale ferroso, di indumenti e calzature non antistatiche;
-
l’utilizzo di lampade è consentito solo se di sicurezza, antideflagranti, o
con altri dispositivi certificati idonei ( a sovrapressione d’aria).
Per profondità superiori a 2 mt., se non è possibile
accedere al fondo con scala fissa, va utilizzata una scala portatile provvista
di ganci di trattenuta. È da escludersi quindi l’uso della scala semplice
all’italiana anche se sporgente di 1 t.
La scala deve rispondere alle Norme UNI EN 131, parte 1 e
parte 2.
“E’ vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio,
al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
1.
su recipienti o tubi chiusi;
2.
su recipienti o tubi aperti che contengono materie che sotto l’azione del
calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
3.
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o sotto l’azione del calore o dell’umidità possano formare miscele
esplosive.
E’ altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura
nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente
ventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma
si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l’asportazione
delle materie pericolose e dei loro residui, con l’uso di gas inerti o con
altri mezzi e misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere
eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma,
purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate
sotto la sua diretta sorveglianza.”
Art. 344 Lavori
su parti in tensione
E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e
nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volt verso
terra, se alternata, od a 50 volt verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volt,
purché:
a)
l’ordine
di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b)
siano
adottate le necessarie misure atte a garantire l’incolumità dei lavoratori.
Art. 353 Isolamento delle
operazioni
“Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni,
di incendio, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive
devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la
propagazione dell’elemento nocivo.
Il calcolo della distanza di sicurezza va effettuato utilizzando le formule
previste in letteratura, se non esplicitamente raccomandate dalle norme
tecniche; essa non deve essere inferiore a 5 mt, l’atmosfera interna va
aspirata.”
“Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere
per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di
concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti,
infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere
provveduto ad un’adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i
vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere
installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il
raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove non sia
possibile devono essere eseguiti frequenti controlli e misurazioni.”
Gli strumenti di monitoraggio dell’atmosfera interna al
serbatoio devono essere in esecuzione antideflagrante se in presenza di
infiammabili. Misure di CO e O2 possono essere eseguite con
apparecchi comuni se non si è in presenza di infiammabili. Le misure devono
essere effettuate anche nel pozzetto prima dell’apertura del serbatoio.
L’adeguata ventilazione deve essere intesa come
aspirazione dell’atmosfera interna; all’uscita post - aspirazione i vapori
dovranno essere intercettati con adeguate barriere filtro.
“ Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materiale
infiammabile, esplodente, corrosivo, tossico, infettante o comunque nocivo
devono essere raccolti durante le lavorazioni ed asportati frequentemente con
mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire
pericolo.”
La manipolazione di tale materiale deve essere eseguita
in sicurezza e con l’utilizzo di idonei DPI; i contenitori di raccolta devono
essere costituiti da materiale adatto
alle specifiche sostanze che vi andranno contenute.
Si rammenta il rispetto della vigente normativa in
materia di rifiuti.
“ Nei luoghi dove si compiono le operazioni di
produzione, impiego, manipolazione di materie o prodotti tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono
svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche o
asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero
adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in
caso di emergenza.”
Nella situazione specifica dei serbatoi interrati tali
strumenti di protezione devono essere indossati durante le operazioni almeno
dal personale operante all’interno del serbatoio.
Il contenuto di questo articolo è analogo a quello dell’art.
353.
Contiene disposizioni analoghe a quelle dell’art. 236.
“I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro
indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle
operazioni od alle caratteristiche dell’impianto, costituiscano pericolo per la
incolumità personale.”
In relazione al contenuto di questo articolo sono da
prevedersi indumenti di tipo antistatico, che dovranno essere forniti dal
datore di lavoro il quale dovrà disporne l’obbligo d’uso da parte del
lavoratore.
“ I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta
dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi,
cisterne o simili in condizione di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura
di sicurezza. “
Nella situazione specifica “la adatta cintura di
sicurezza” deve essere collegata ad imbracatura con gancio di recupero alla
base posteriore del collo; il suo scopo fondamentale è, infatti, quello di
consentire il recupero dell’operatore dall’esterno in caso di un suo malore
all’interno del serbatoio. L’operatore interno dovrà essere assicurato con una
cima comunicante con l’esterno, collegata preferibilmente ad un sistema di sollevamento meccanico.
“ I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni
pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere
respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto
facilmente accessibile e noto al personale.”
Le disposizioni di questo articolo sono già contenute nell’art. 236
che prevede l’obbligatorietà dell’uso di maschere o simili per garantire la
protezione contro l’inalazione di sostanze o vapori nocivi e/o asfissianti.
D.P.R. n. 303 del 19 Marzo 1956
“E’ vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri,
nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in ambienti od in
recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se
non sia stata preventivamente accertata l’esistenza delle condizioni necessarie
per la vita, oppure se l’atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante
ventilazione o altri mezzi.
Quando possa esservi il dubbio sulla pericolosità
dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza,
vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi
di protezione.”
Questo articolo riprende in modo generico i dettati di
cui all’art. 236
del D.P.R. n. 547/55,
al quale è opportuno fare riferimento in quanto più specifico.
“ Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri
la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe d’accesso al fondo degli
scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida,
atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto
l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. La
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm,
oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco
venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio
ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro lato. I viottoli e le
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti
di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2
metri.
“Nei lavori presso gronde o cornicioni, sui tetti, sui
ponti sviluppabili a forbice e simili, sui muri in demolizione e nei lavori
analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità,
quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, gli
operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle,
collegata a funi di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata,
direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura
devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una
eventuale caduta del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale
da limitare la caduta a non oltre metri 1.50. Nei lavori su pali l’operaio deve
essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza.”
Questo articolo affronta la stessa materia dell’art. 386 del D.P.R. n. 547/55
e precisa che la cintura di sicurezza deve essere dotata di bretelle; si
rimanda perciò al commento a quell’articolo.
“ Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli,
camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i
pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno
o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione o
di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad
infiltrazioni di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas
tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile
assicurare un’efficace aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono
essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di
sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di
salvataggio, le quali devono essere tenute dall’esterno da personale addetto
alla sorveglianza.
Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli
operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il
lavoratore colpito dal gas.
Possono essere adoperate maschere respiratorie, in
luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione
dei gas o dei vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
semprechè sia assicurata un’efficace e continua aerazione.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o
esplosivi deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea
ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Nei casi dal 2°, 3° e 4° comma del
presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei
lavori.”
Questo articolo, seppur non citando direttamente cisterne
o serbatoi, comprende più aspetti che riguardano anche i lavori di bonifica dei
serbatoi interrati.
Nota 1
POS: attività di manutenzione dei serbatoi
interrati e non, con bonifica preliminare dell’impianto.
Da un’attenta lettura della Circolare
del Ministero
del lavoro
N° 2 del 8 Gennaio 2001,
sembrerebbero escluse dalla presentazione del POS le imprese che prestano
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che non utilizzano mezzi di
particolare importanza (vedi norma UNI 8364 punto 2.5.5. manutenzione
straordinaria)*. Si intendano quali mezzi particolari: effettuare scavi,
installare ponteggi, utilizzare mezzi di sollevamento.
* Non sembra quindi necessario presentare il POS per le
seguenti attività:
-
solo
pulizia serbatoio per smaltimento fondami
-
ecografia
lamierati
-
riparazioni
e rivestimenti interni
-
manutenzione
programmata di parti del serbatoio
-
trasformazione
del serbatoio da parete semplice a doppia
-
perforazioni
effettuate dall’interno del serbatoio (previa verifica di assenza di perdite di
prodotti infiammabili)
-
Art.
n. 40 del Decreto Legislativo n. 626 del
19 Settembre 1994 e seguenti;
-
Decreto del 17/01/97 del Ministero dell’Industria
e del Commercio e dell’Artigianato recante un primo elenco di norme armonizzate
relative ai D.P.I.;
-
Decreto del 04/06/01 medesimo Ministero - secondo elenco
D.P.I.;
-
Decreto 02/05/01 del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale recante i criteri per
l’individuazione dei D.P.I.
In particolare in questo ultimo D.M. viene riportata integralmente la norma
UNI 9609 (1990) per l’individuazione di indumenti protettivi da agenti chimici
solidi, liquidi e gassosi, nonché il riferimento alla norma EN 50020 nel caso i
D.P.I. siano da utilizzarsi in ambienti esplosivi od infiammabili; la marcatura
deve essere evidenziata.
Art. n.
271 e art. n.
335
del D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955: nei luoghi a rischio di
esplosione ed incendio e in presenza di grandi masse metalliche è obbligatoria
la messa a terra degli impianti.
Art.
n. 317 e art.
n. 318
del D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955: nei luoghi chiusi bagnati ed
entro o a contatto di grandi masse metalliche le lampade devono essere
provviste di involucro di vetro.......; il trasformatore se esiste deve essere a doppio
isolamento. Si reputa necessario
l’utilizzo di lampade alimentate a tensione inferiore a 25 Volt. Se in ambiente
con rischio di incendio e scoppio devono essere EEx d o a sovrappressione
d’aria.
Decreto
Legislativo n. 494 del 14
Agosto 1996 e Decreto
Legislativo n.
528 del 19 Novembre 1999 - sicurezza
cantieri -
Adempimenti
Imprese |
Uomini /Giorno |
Rischi particolari All. II |
Verifica idoneità tecnica |
Notifica preliminare |
Coordinamento in fase di progettazione esecuzione |
Piano di sicurezza e
coordinamento |
Piano operativo di sicurezza* |
1 |
-200 |
no |
sì |
no |
no |
no |
sì |
1 |
-200 |
sì |
sì |
no |
no |
no |
sì |
1 |
+200 |
no /sì |
sì |
sì |
no |
no |
sì |
2+ |
-200 |
no |
sì |
no |
no |
no |
sì |
2+ |
+200 |
no |
sì |
sì |
sì |
sì |
sì |
2+ (**) |
-200 |
sì |
sì |
sì |
sì |
sì |
sì |
(*) POS: è
sempre necessaria la sua compilazione e tenuta in cantiere tranne che nelle condizioni escluse dalla norma
tecnica UNI 8364, relativa alla manutenzione dei serbatoi, vedi Nota 1.
(**) Per 2 o più imprese con meno di 200 u/g è
possibile l’associazione temporanea d’imprese.
ATI: Associazione Temporanea
Imprese: si valuterà nel merito il documento notarile di associazione (1) per
gli adempimenti relativi ( esclusione) della
notifica preliminare, della esistenza del coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
(1)
l’atto notarile per l’aspetto di definizione degli adempimenti di cui ai Decreti Legislativi n. 494/96 e n. 528/99, dovrebbe
contenere oltre che gli accordi economici e l’oggetto dell’intesa fra le
imprese, l’effettiva assunzione di responsabilità da parte di una singola
impresa dell’attività gestionale della sicurezza, organizzativa delle
opere: fatti salvi tutti gli altri
dispositivi di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro che restano a capo del singolo datore
di lavoro. Il POS sarà unico e relativo a tutte le fasi di lavoro e comunque
obbligatorio nelle attività in cui previsto.
Flusso
informativo
--------------------------
Fase preliminare
* se su suolo pubblico il
coordinamento è organizzato dal Comune di Milano: Ufficio coordinamento scavi.
** POS: piano operativo di sicurezza
***
PSC: piano di sicurezza e coordinamento
Cantiere |
Delimitazione
area
|
Garantire le distanze
di sicurezza |
Garantire gli spazi
di manovra delle macchine e dei mezzi |
||
Valutazione dei rischi |
Portata delle
solette |
|
Distanze da
strutture coinvolgibili |
||
Movimentazione
materie |
||
Siti dismessi con
presenza di ordigni bellici |
||
Scollegamento utilities e sottoservizi |
||
Bonifica |
Indagine preliminare |
Individuazione del contenuto |
Sollevamento chiusino del pozzetto |
Aerazione naturale |
|
Aspirazione liquidi meteorici |
Misura esplosività |
|
|
Pulizia pozzetto |
|
Apertura passo d’uomo |
Misura esplosività |
|
Aspirazione gas |
Misura esplosività e
tossicità |
|
Recupero residui |
Ventilazione e
D.P.I. |
|
Pulizia interna |
|
|
Restituzione serbatoio bonificato |
Certificazione |
Se si effettuano saldature o perforazioni sul o nel
serbatoio, in caso di prodotti infiammabili, si dovrà verificare prima che non
ci siano state dispersioni nel sottosuolo e attorno al manufatto.
·
se
il cantiere è su suolo pubblico va effettuata la comunicazione inizio lavori
all’Ufficio coordinamento scavi.