Documento

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operativo

per le imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

della 1° Conferenza divulgativa

Giugno 2000


 

1.     Predisposizione del cantiere

 

La predisposizione del cantiere presuppone uno studio preliminare dell’area in cui vengano valutati:

-         La zona di pericolo di solito definita come lo spazio nel quale si prevede la presenza di vapori infiammabili o comunque nocivi alla salute umana. Viene considerata generalmente zona di pericolo una sfera avente raggio di 5-10 metri attorno all’apertura del serbatoio. Per il calcolo della distanza pericolosa può essere adottata la formula G.B. 5.1.1 (CEI 31/35).

-         Gli spazi di manovra delle macchine operatrici e dei camion attrezzati.

-         Le distanze “macchine/uomo” durante le manovre.

-         La portata delle solette.

-         L’eventuale necessità di occupare suolo pubblico.

-         La presenza di sottoservizi (cavi ad alta tensione, cavi telefonici, condotti fognari, etc.).

-         La distanza da edifici confinanti.

-         La distanza da edifici di civile abitazione.

-         La verifica del potenziale disturbo a fondamenta e/o a strutture interrate di edifici confinanti.

-         La verifica di stabilità delle strutture vicine, particolarmente in siti dismessi.

-         La verifica dell’eventuale presenza di sostanze pericolose (es.: amianto friabile) e la valutazione dei rischi correlati ad attività in siti dismessi e/o abbandonati.

-         La verifica della documentazione tecnica preesistente: dislocazione e tipologia dei serbatoi, sostanze contenute, presenza di sorgenti radioattive.

 

2.     Inizio dei lavori

 

L’inizio dei lavori presuppone i seguenti passaggi:

-         La consultazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)* inserito nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) contenente:

a)  la descrizione dell’attività lavorativa;

b)  la suddivisione in fasi di lavoro (ed eventuale suddivisione in sottofasi);

c)  l’inizio e la fine di ciascuna fase lavorativa;

d)  la composizione delle squadre di lavoro;

e)  le attrezzature utilizzate;

f)    i materiali e le sostanze utilizzate;

g)  la sovrapposizione con altre fasi lavorative;

h)  i rischi:

·  derivanti dalle caratteristiche del sito;

·  legati alle attività svolte;

·  trasmessi all’ambiente circostante;

·  dovuti all’interferenza con altre attività lavorative dell’impresa;

i)    le misure di prevenzione e di protezione da adottare;

j)    i dispositivi di protezione individuale.

-         L’organizzazione del cantiere alla luce del POS.

-         La delimitazione del cantiere.

-         Il coordinamento con i gestori dei servizi interrati eventualmente presenti.

-         La predisposizione di mezzi estinguenti adatti alla situazione specifica ed in numero sufficiente accertandosi dell’effettiva efficienza.

-         La predisposizione di piani per eventuali situazioni di emergenza.

-         L’affissione di cartelli informativi a protezione dei passanti.

-         L’affissione di cartellonistica antinfortunistica.

-         Lo scollegamento elettrico di tutti i servizi e l’affissione sui quadri elettrici dell’avviso riguardante il divieto di ricollegare, anche solo parzialmente, l’alimentazione elettrica fino al termine dei lavori.

-         La verifica della presenza del collegamento di messa a terra.

-         La predisposizione e la verifica dell’efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza individuale.

-         La disposizione funzionale di tutte le attrezzature necessarie, che devono essere conformi alle esigenze di sicurezza (es.: costituite da materiali antiscintilla) in relazione alle operazioni da effettuare.

-         L’autorizzazione scritta all’inizio dei lavori da parte del responsabile.

 

* POS: s’intende che la sua realizzazione  è a carico delle singole imprese che partecipano ai lavori  e che lo sottoporranno in visione al committente per il necessario PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). 

Si rammenta anche che il Piano Operativo di Sicurezza previsto dal Decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 è obbligatorio per l’attività di rimozione dei serbatoi interrati (Circolare del Ministero del lavoro N° 2 del 8 Gennaio 2001); l’assenza di questo documento in cantiere rappresenta una violazione dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94  e può causare la sospensione dei lavori oltre alla sanzione prevista dall’art. 89, comma 1 dello stesso decreto, si veda nota 1.

 

 

Questi i principali rischi e le relative misure di prevenzione delle operazioni previste in questa fase.

 

Operazioni

Rischio

Azioni preventive

Rif. Norm.

Preparazione cantiere

Folgorazione

Verifica preliminare delle linee elettriche presenti ed eventuale scollegamento.

DPR 547/55

Art. 344

Sgombero area

(eliminazione colonnine, chiosco ecc.)

Investimenti, schiacciamenti da macchine operatrici e/o di trasporto

Confinamento cantiere, predisposizione aree di manovra mezzi. I mezzi dovranno essere dotati di segnalatori acustici e/o luminosi di manovra in corso

D.P.R. 164/56 Art. 4

 

Lesione da crolli proiezioni di rottami e macerie

Utilizzo di tecniche a moderato impatto, preferire lo smontaggio alla demolizione.

Utilizzo di idonei DPI.

Combinato*

 

Inciampi, scivolamenti, cadute

 

Eliminare per quanto possibile sbalzi, depressione del terreno, lavorare su suoli possibilmente asciutti e privi di residui di carburanti e/o solventi, utilizzo di idonei DPI.

Combinato*

 

Tagli, cesoiamenti, abrasioni ecc.

Utilizzo di idonei DPI. Nota 2

D.Lgs.vo 626/94 Art. 40

* Combinato: si intende la combinazione (combinato disposto) di più articoli di legge.

 

3. Bonifica

 

Nella bonifica si possono distinguere, in linea generale, le seguenti fasi:

-         Apertura del tombino

-         Prova con esplosimetro

-         Pulizia del pozzetto

-         Apertura del passo d’uomo

-         Prova con esplosimetro

-         Recupero residui e fondami

-         Pulizia del serbatoio

-         Restituzione del serbatoio con relativo certificato gasfree.

 

Particolare attenzione deve essere data ai rischi di esplosione, incendio, intossicazione e asfissia.

Questa operazione deve essere eseguita da almeno tre addetti, formati ed informati, ben organizzati e coordinati tra loro:

·        Un addetto, deputato alla pulizia interna del serbatoio, dovrà indossare abiti e calzature protettivi di tipo antistatico/antideflagrante, non necessari per sostanze non infiammabili; imbragatura con gancio di recupero all’altezza della base del collo al quale sarà legata una fune comunicante con l’esterno; maschera pieno facciale con alimentazione d’aria diretta in leggera sovrapressione rispetto all’ambiente.

·        Un secondo addetto, anch’esso con imbragatura, avrà compiti di assistenza tecnica diretta al primo durante tutta la fase di bonifica, e di assistenza diretta in caso di situazioni di pericolo e di emergenza. In particolare dovrà favorire l’uscita rapida dal serbatoio del primo addetto o l’eventuale recupero a corpo morto utilizzando allo scopo la fune di recupero, meglio se collegata a treppiede con verricello. Egli dovrà disporre, anche se con obbligo di uso solo in caso di emergenza, di maschera e indumenti analoghi a quelli del primo.   

·        Il terzo addetto, in qualità di sovrintendente, sarà deputato ad operazioni generali (controllo comandi di pompe e ventilatori, recupero secchi in uscita dal serbatoio ecc.), alla fornitura ai colleghi di attrezzi e materiali vari, all’attivazione delle procedure di soccorso quali chiamate alle forze pubbliche e di soccorso (VVFF, centro antiveleni, P.S. ecc.).

Per quest’ultima funzione il terzo addetto dovrà avere chiare indicazioni sulle strutture di soccorso con i relativi numeri di chiamata, ed avere sempre a disposizione mezzi di comunicazione efficienti .

 

I residui recuperati e i rifiuti di bonifica vanno raccolti in appositi contenitori resistenti agli urti e con aperture minime al fine di ridurre l’evaporazione del contenuto e vanno inviati allo smaltimento nel tempo più breve possibile.

Al termine della bonifica dovrà essere rilasciato certificato gasfree.

 

 

Questi i principali rischi e le relative misure di prevenzione delle operazioni previste in questa fase.

 

Operazioni

Rischio

Azioni preventive

Rif. Norm.

Apertura tombino

Esplosione, incendio

Allontanare i mezzi con motore a scoppio e/o tenere i motori spenti

D.P.R. n.547/55

Artt. 236, 237

 

 

Verifica con esplosimetro dell’atmosfera interna inserendo la sonda dell’esplosimetro attraverso le aperture del tombino

 

 

 

Utilizzo per l’apertura di attrezzi con caratteristiche antiscintilla

D.P.R. n.547/55 Art. 358

 

 

Divieto di saldatura e taglio al cannello o elettrico.

D.P.R. n.547/55 Art. 250

 

 

Divieto assoluto di fumare e di portare con sé oggetti che possano dare origine a scintille.

Combinato

 

Intossicazioni e irritazioni mucoso - cutanee da esposizione a vapori tossici.

Ridurre al minimo la presenza di personale, procedere alla ventilazione del pozzetto con il recupero dei vapori per aspirazione.

Utilizzo di idonei DPI.

D.P.R. n.547/55 Art.236

 

DPR 303/56

Artt. 25 e 26

 

Tagli, cesoiamenti, abrasioni

Procedere al sollevamento possibilmente con mezzi meccanici.

Utilizzo di idonei DPI.

 

Combinato

 

 

 

 

 

Questi i principali rischi e le relative misure di prevenzione delle operazioni previste in questa fase.

 

Operazioni

Rischio

Azioni preventive

Rif. Norm.

Pulizia pozzetto

Esplosione, incendio.

Ventilazione continua del pozzetto con monitoraggio continuo dell’atmosfera interna tramite esplosimetro.

Utilizzo di attrezzi (palette, secchi ecc.) di tipo antiscintilla.

Assoluto divieto di fumare.

Utilizzo di abiti e calzature di tipo antistatico e di idonei DPI.

D.P.R. 547

Artt. 358,236,237

 

 

 

D.Lgs.vo 626/94 Art. 40

 

Intossicazioni e irritazione mucoso - cutanee da esposizione a vapori tossici.

Mantenere la ventilazione del pozzetto con il recupero dei vapori.

Utilizzo di idonei DPI.

Combinato

 

Tagli, cesoiamenti abrasioni.

Utilizzo di idonei DPI.

D.Lgs.vo 626/94 Art. 40

 

Questi i principali rischi e le relative misure di prevenzione delle operazioni previste in questa fase.

 

Operazioni

Rischio

Azioni preventive

Rif. Norm.

Apertura passo d’uomo

 

Esplosione, incendio.

 

Ventilazione continua del pozzetto con monitoraggio continuo dell’atmosfera interna tramite esplosimetro.

 

D.P.R. 547/55

Art. 358, 236, 237

 

 

 

Messa a terra.

 

D.P.R. 547/55

Art. 271, 335

 

 

Utilizzo di attrezzi (chiavi inglesi e/o sbullonatori meccanici) di tipo antiscintilla.

Escludere operazioni di taglio a fiamma e procedere con molta cautela a eventuali tagli tramite seghetti o simili.

Assoluto divieto di fumare.

Utilizzo di abiti e calzatura di tipo antistatico e di idonei DPI.

Combinato

 

Intossicazioni e irritazione mucoso - cutanee da esposizione a vapori tossici.

Mantenere la ventilazione del pozzetto con il recupero dei vapori.

 

Utilizzo di idonei DPI.

Combinato

 

Tagli, cesoiamenti, abrasioni.

Utilizzo di idonei DPI

D.Lgs.vo 626/94 Art. 40

 

Sollevamento manuale dei carichi

Utilizzare mezzi di sollevamento meccanici per l’allontanamento del coperchio passo d’uomo.

D.Lgs.vo 626/94 Art. 48

 

 

 

 

 

 


Questi i principali rischi e le relative misure di prevenzione delle operazioni previste in questa fase.

 

Operazioni

Rischio

Azioni preventive

Rif. Norm.

Pulizia serbatoio

Esplosione incendio

Adozione di sistemi che riducano al minimo la presenza umana.

Verifica dell’atmosfera interna del serbatoio con esplosimetro.

Ventilazione continua del serbatoio mantenendol’atmosfera interna al di sotto dell’8% del LEL (Lei). Monitoraggio continuo dell’atmosfera interna anche per O2 e CO.

Combinato

 

 

Utilizzo di attrezzi di tipo antiscintilla e lampade antideflagranti < 25 Volt.

Assoluto divieto di fumo e di portare con sé oggetti che potrebbero essere origine di scintille.

Utilizzo di abiti e calzature di tipo antistatico e di tuta monouso con cappuccio.

D.P.R. 547/55

Art. 358, 317, 318

 

Asfissia

Uso di maschere pieno facciali ad adduzione d’aria con presa all’esterno, in area pulita, in leggera sovrapressione rispetto all’ambiente.

D.P.R. n.547/55 Artt. 236, 237

 

 

Utilizzo di imbragatura con gancio alla base posteriore del collo, collegato a fune in comunicazione con l’esterno.

Verifica della tenuta dell’imbragatura.

Combinato

 

Irritazione mucoso - cutanee

Uso di idonei D.P.I.

D.Lgs.vo 626/94 Art. 40

 

Affaticamento psico-fisico

Prevedere frequenti pause in caso di lavoro prolungato o particolarmente difficoltoso.

Medico Comp.

 

 

Questi i principali rischi e le relative misure di prevenzione delle operazioni previste in questa fase.

 

Fase

Rischio

Azioni preventive

Rif. Norm.

Recupero residui

Esplosione incendio

Adozioni di sistemi che riducano al minimo la presenza umana. Utilizzo di attrezzature antiscintilla, compreso il contenitore per il recupero.

Allontanamento immediato del rifiuto anche nell’area esterna.

Combinato

 

4. Gestione dell’emergenza

 

L’organizzazione di un’eventuale emergenza va sempre presa in considerazione.

Sono ipotizzabili eventi diversi che vanno dal piccolo infortunio all’incendio o all’esplosione con conseguenze anche drammatiche.

Il personale deve essere formato al primo soccorso di emergenza e il cantiere deve essere organizzato per far fronte a questa evenienza; in particolare il personale addetto dovrà disporre di:

·        Cassetta di pronto soccorso il cui contenuto va definito avvalendosi delle indicazioni fornite dal medico competente.

·        Cartella dattiloscritta di facile e rapida consultazione nella quale saranno indicati:

Ø     i numeri telefonici dei servizi di pronto intervento (polizia municipale, vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ambulanza, centro antiveleni);

Ø     indirizzo e numero di telefono dei più vicini ospedali dotati di pronto soccorso;

Ø     numero di telefono dei centri di pronto intervento dei gestori delle reti elettriche, del gas, dell’acqua, per le telecomunicazioni e simili eventualmente presenti nel sottosuolo dell’area interessata al cantiere.

 

 

5. La normativa

 

Si richiama di seguito la normativa a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nelle attività di rimozione dei serbatoi interrati; quando riportato, il testo di legge è in corsivo.

E’ appena il caso di ricordare che il mancato rispetto della normativa sotto riportata, oltre a mettere in pericolo i lavoratori e talora terze persone, rappresenta un reato penalmente sanzionato.

Nella seconda parte del documento è indicata la normativa a protezione dell’ambiente che dovrà ricevere pari attenzione e rispetto da parte di chi esegue i lavori.

 

D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955

 

Art. 235   Aperture di entrata nei recipienti

L’articolo fissa le dimensioni minime delle aperture di entrata nei recipienti (cm 30 x 40 oppure diametro > 40 cm) e stabilisce il divieto di ingresso quando l’apertura è inferiore a queste misure.

Costituisce reato entrare all’interno di serbatoi aventi aperture d’entrata con misure inferiori a quelle sopra indicate.

In questi casi si deve invece ricorrere o ad apparecchiature a tecnologia avanzata che escludano la presenza umana all’interno del serbatoio, o all’allargamento della bocca di ingresso tramite taglio con tecnologia antiscintilla (cesoie antiscintilla, taglio ad acqua, ecc.).

 

Art. 236  Lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas o vapori tossici o asfissianti

“ Prima di disporre l’entrata dei lavoratori nei luoghi di cui all’art. 235, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa (…)”

E’ necessaria la presenza di un sovraintendente ai lavori il quale deve accertarsi dell’assenza di gas e vapori nocivi (utilizzo di esplosimetro, analizzatore di vapori organici, O2, CO2, ecc.). Per evitare pericoli occorre effettuare lavaggi e/o realizzare un’idonea ventilazione all’interno del serbatoio.

Il comma 2 dispone che lo scollegamento o la chiusura delle tubazioni siano effettuate prima dell’inizio del lavoro al serbatoio.

Il comma 3 prevede, oltre alla figura del sovraintendente, la presenza di un addetto all’esterno del serbatoio, presso l’apertura di accesso, che presti assistenza a chi opera all’interno.

Il comma 4 stabilisce che, quando non si può escludere la presenza di gas o vapori nocivi o quando l’accesso al luogo è disagevole, l’addetto deve indossare la cintura di sicurezza collegata ad un cavo di recupero di lunghezza sufficiente. Le operazioni di recupero vanno programmate tenendo conto delle più efficaci modalità di salvataggio dell’infortunato, ricorrendo se necessario ad ausili meccanici. Il comma 4 prevede infine l’impiego di apparecchi idonei per garantire la normale respirazione (maschera pieno facciale a leggera sovrapressione interna ).

 

Art. 237  Lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi

Oltre a quanto indicato nell’articolo precedente sono necessarie particolari attenzioni per il rischio di esplosione e d’incendio:

-         misura dei livelli di esplosività con l’utilizzo di strumentazione idonea antideflagrante certificata;

-         divieto di utilizzo di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi in materiale ferroso, di indumenti e calzature non antistatiche;

-         l’utilizzo di lampade è consentito solo se di sicurezza, antideflagranti, o con altri dispositivi certificati idonei ( a sovrapressione d’aria).

 

Art. 243 Utilizzo di scale

Per profondità superiori a 2 mt., se non è possibile accedere al fondo con scala fissa, va utilizzata una scala portatile provvista di ganci di trattenuta. È da escludersi quindi l’uso della scala semplice all’italiana anche se sporgente di 1 t.

La scala deve rispondere alle Norme UNI EN 131, parte 1 e parte 2.

 

Art. 250 Operazioni di saldatura o taglio, al cannello o con dispositivi elettrici

“E’ vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:

1.      su recipienti o tubi chiusi;

2.      su recipienti o tubi aperti che contengono materie che sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

3.      su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o sotto l’azione del calore o dell’umidità possano formare miscele esplosive.

E’ altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.

Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l’uso di gas inerti o con altri mezzi e misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.”

 

Art. 344 Lavori su parti in tensione

E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volt verso terra, se alternata, od a 50 volt verso terra, se continua.

Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volt, purché:

a)      l’ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

b)      siano adottate le necessarie misure atte a garantire l’incolumità dei lavoratori.

 

Art. 353  Isolamento delle operazioni

“Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendio, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell’elemento nocivo.

Il calcolo della distanza di sicurezza va effettuato utilizzando le formule previste in letteratura, se non esplicitamente raccomandate dalle norme tecniche; essa non deve essere inferiore a 5 mt, l’atmosfera interna va aspirata.”

 

Art. 354  Concentrazioni pericolose segnalatori automatici

“Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad un’adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove non sia possibile devono essere eseguiti frequenti controlli e misurazioni.”

 

Gli strumenti di monitoraggio dell’atmosfera interna al serbatoio devono essere in esecuzione antideflagrante se in presenza di infiammabili. Misure di CO e O2 possono essere eseguite con apparecchi comuni se non si è in presenza di infiammabili. Le misure devono essere effettuate anche nel pozzetto prima dell’apertura del serbatoio.

L’adeguata ventilazione deve essere intesa come aspirazione dell’atmosfera interna; all’uscita post - aspirazione i vapori dovranno essere intercettati con adeguate barriere filtro.

 

Art. 356  Scarti e rifiuti

“ Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materiale infiammabile, esplodente, corrosivo, tossico, infettante o comunque nocivo devono essere raccolti durante le lavorazioni ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.”

La manipolazione di tale materiale deve essere eseguita in sicurezza e con l’utilizzo di idonei DPI; i contenitori di raccolta devono essere costituiti da materiale adatto  alle specifiche sostanze che vi andranno contenute.

Si rammenta il rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.

 

Art. 358 Riscaldamenti pericolosi e scintille
“…manipolazione ecc... ove vi sia pericolo di esplosione ed incendio, gli impianti le attrezzature, ecc… non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore. Analoghe misure devono adottarsi nella scelta dell’abbigliamento dei lavoratori”.       

 

Art. 369 Maschere e apparecchi respiratori

“ Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione di materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche o asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza.”

Nella situazione specifica dei serbatoi interrati tali strumenti di protezione devono essere indossati durante le operazioni almeno dal personale operante all’interno del serbatoio.

 

Art. 370 Isolamento locali

Il contenuto di questo articolo è analogo a quello dell’art. 353.

 

Art. 372 Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori asfissianti o tossici

Contiene disposizioni analoghe a quelle dell’art. 236.

 

Art. 378  Abbigliamento

“I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell’impianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale.”

In relazione al contenuto di questo articolo sono da prevedersi indumenti di tipo antistatico, che dovranno essere forniti dal datore di lavoro il quale dovrà disporne l’obbligo d’uso da parte del lavoratore.

 

Art. 386 Cinture di sicurezza

“ I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne o simili in condizione di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. “

Nella situazione specifica “la adatta cintura di sicurezza” deve essere collegata ad imbracatura con gancio di recupero alla base posteriore del collo; il suo scopo fondamentale è, infatti, quello di consentire il recupero dell’operatore dall’esterno in caso di un suo malore all’interno del serbatoio. L’operatore interno dovrà essere assicurato con una cima comunicante con l’esterno, collegata preferibilmente ad un  sistema di sollevamento meccanico.

 

Art. 387 Maschere

“ I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.”

Le disposizioni di questo articolo sono già contenute nell’art. 236 che prevede l’obbligatorietà dell’uso di maschere o simili per garantire la protezione contro l’inalazione di sostanze o vapori nocivi e/o asfissianti.

 

D.P.R. n. 303 del 19 Marzo 1956

 

Art. 25 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

“E’ vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l’esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l’atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o altri mezzi.

Quando possa esservi il dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.”

Questo articolo riprende in modo generico i dettati di cui all’art. 236 del D.P.R. n. 547/55, al quale è opportuno fare riferimento in quanto più specifico.

 

Art. 33 Visite mediche e successivi

“ Nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente (…)”.

Molte delle sostanze che di solito sono contenute nei serbatoi (idrocarburi, solventi clorurati, ecc. ) rientrano nella tabella citata all’art. 33; è pertanto necessario che il medico competente valuti con la massima cura le effettive condizioni espositive ed effettui nel modo più efficace la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ogniqualvolta si sia in presenza di sostanze indicate nella tabella sopra ricordata.

 

D.P.R. n. 164 del 7 Gennaio 1956

 

Art. 4 Viabilità nei cantieri

“ Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe d’accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

 

Art. 10 Cinture di sicurezza

“Nei lavori presso gronde o cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, sui muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle, collegata a funi di trattenuta.

La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una eventuale caduta del lavoratore.

La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre metri 1.50. Nei lavori su pali l’operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza.”

Questo articolo affronta la stessa materia dell’art. 386 del D.P.R. n. 547/55 e precisa che la cintura di sicurezza deve essere dotata di bretelle; si rimanda perciò al commento a quell’articolo.

 

Art. 15 Presenza di gas negli scavi

“ Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione o di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazioni di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare un’efficace aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute dall’esterno da personale addetto alla sorveglianza.

Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dal gas.

Possono essere adoperate maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o dei vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata un’efficace e continua aerazione.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Nei casi dal 2°, 3° e 4° comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.”

 

Questo articolo, seppur non citando direttamente cisterne o serbatoi, comprende più aspetti che riguardano anche i lavori di bonifica dei serbatoi interrati.

 

Nota 1

 

POS: attività di manutenzione dei serbatoi interrati e non, con bonifica preliminare dell’impianto.

 

Da un’attenta lettura della Circolare del Ministero del lavoro N° 2 del 8 Gennaio 2001, sembrerebbero escluse dalla presentazione del POS le imprese che prestano attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che non utilizzano mezzi di particolare importanza (vedi norma UNI 8364 punto 2.5.5. manutenzione straordinaria)*. Si intendano quali mezzi particolari: effettuare scavi, installare ponteggi, utilizzare mezzi di sollevamento.

 

* Non sembra quindi necessario presentare il POS per le seguenti attività:

-         solo pulizia serbatoio per smaltimento fondami

-         ecografia lamierati

-         riparazioni e rivestimenti interni

-         manutenzione programmata di parti del serbatoio

-         trasformazione del serbatoio da parete semplice a doppia

-         perforazioni effettuate dall’interno del serbatoio (previa verifica di assenza di perdite di prodotti infiammabili)

 

Nota 2

 

D.P.I.   Dispositivi di Protezione Individuale

 

-         Art. n. 40 del Decreto Legislativo n. 626 del 19 Settembre 1994 e seguenti;

-         Decreto del 17/01/97 del Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato recante un primo elenco di norme armonizzate relative ai D.P.I.;

-         Decreto del 04/06/01 medesimo Ministero - secondo elenco D.P.I.;

-         Decreto 02/05/01 del Ministero del Lavoro  e della Previdenza Sociale recante i criteri per l’individuazione dei D.P.I.

 

In particolare in questo ultimo D.M. viene riportata integralmente la norma UNI 9609 (1990) per l’individuazione di indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi, nonché il riferimento alla norma EN 50020 nel caso i D.P.I. siano da utilizzarsi in ambienti esplosivi od infiammabili; la marcatura deve essere evidenziata.

 

Nota 3

 

Messa a terra e scariche elettrostatiche

Art. n. 271 e art. n. 335  del D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955: nei luoghi a rischio di esplosione ed incendio e in presenza di grandi masse metalliche è obbligatoria la messa a terra degli impianti.

Art. n. 317 e art. n. 318 del D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955: nei luoghi chiusi bagnati ed entro o a contatto di grandi masse metalliche le lampade devono essere provviste di involucro di vetro.......; il trasformatore se esiste deve essere a doppio isolamento.  Si reputa necessario l’utilizzo di lampade alimentate a tensione inferiore a 25 Volt. Se in ambiente con rischio di incendio e scoppio devono essere EEx d o a sovrappressione d’aria.

 

Nota 4

 

Decreto Legislativo n. 494 del 14 Agosto 1996 e Decreto Legislativo n. 528 del 19 Novembre 1999 - sicurezza cantieri -

 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti

 

Imprese

Uomini

/Giorno

Rischi particolari

All. II

Verifica idoneità tecnica

Notifica preliminare

Coordinamento

in fase  di progettazione esecuzione

Piano di sicurezza e coordinamento

Piano operativo di sicurezza*

1

-200

no

no

no

no

1

-200

no

no

no

1

+200

no /sì

no

no

2+

-200

no

no

no

no

2+

+200

no

2+ (**)

-200

(*) POS: è sempre necessaria la sua compilazione e tenuta in cantiere tranne  che nelle condizioni escluse dalla norma tecnica UNI 8364, relativa alla manutenzione dei serbatoi, vedi Nota 1.

(**) Per 2 o più imprese con meno di 200 u/g è possibile l’associazione temporanea d’imprese.

ATI: Associazione Temporanea Imprese: si valuterà nel merito il documento notarile di associazione (1) per gli adempimenti relativi ( esclusione) della  notifica preliminare, della esistenza del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

 

(1)   l’atto notarile per l’aspetto di definizione degli adempimenti di cui ai Decreti Legislativi n. 494/96 e n. 528/99, dovrebbe contenere oltre che gli accordi economici e l’oggetto dell’intesa fra le imprese, l’effettiva assunzione di responsabilità da parte di una singola impresa dell’attività gestionale della sicurezza, organizzativa delle opere:  fatti salvi tutti gli altri dispositivi di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene del  lavoro che restano a capo del singolo datore di lavoro. Il POS sarà unico e relativo a tutte le fasi di lavoro e comunque obbligatorio nelle attività in cui previsto.

 

Flusso informativo

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Fase preliminare


 


* se su suolo pubblico il coordinamento è organizzato dal Comune di Milano: Ufficio coordinamento scavi.

**    POS: piano operativo di sicurezza

*** PSC: piano di sicurezza  e coordinamento


 

 

 

 

 

Cantiere

 

 

Delimitazione area

 

Garantire le distanze di sicurezza

Garantire gli spazi di manovra delle macchine e dei mezzi

 

 

 

 

Valutazione dei rischi

 

 

Portata delle solette

Distanze da strutture  coinvolgibili

Movimentazione materie

Siti dismessi con presenza di ordigni  bellici

Scollegamento  utilities e sottoservizi

 

 

 

 

Bonifica

Indagine preliminare

Individuazione del contenuto

Sollevamento chiusino del pozzetto

Aerazione naturale

Aspirazione liquidi meteorici

Misura  esplosività

 

Pulizia  pozzetto

Apertura passo d’uomo

Misura esplosività

Aspirazione gas

Misura esplosività e tossicità

Recupero residui

Ventilazione e D.P.I.

Pulizia interna

 

Restituzione serbatoio bonificato

Certificazione

 

Se si effettuano saldature o perforazioni sul o nel serbatoio, in caso di prodotti infiammabili, si dovrà verificare prima che non ci siano state dispersioni nel sottosuolo e attorno al manufatto.

 

·      se il cantiere è su suolo pubblico va effettuata la comunicazione inizio lavori all’Ufficio coordinamento scavi.