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La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL.

Il riconoscimento delle Malattie Professionali nei Paesi della U.E.



Malta


Il regime di previdenza sociale maltese prevede le seguenti prestazioni:
  • prestazioni di malattia e maternità;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • prestazioni d’invalidità;
  • prestazioni di vecchiaia e di reversibilità;
  • indennità di disoccupazione;
  • prestazioni di prepensionamento;
  • assegni familiari.

Il regime di previdenza sociale maltese prevede due regimi di base: il regime contributivo e quello non contributivo. Per beneficiare del primo regime occorre innanzitutto essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti in materia di contributi. Il secondo regime è invece subordinato fondamentalmente alla situazione reddituale.

Il regime non contributivo, concepito originariamente per provvedere ai bisogni di coloro che vivono al di sotto della “soglia di povertà”, è divenuto negli anni un regime completo che fornisce assistenza socio-sanitaria ai capifamiglia disoccupati alla ricerca di un impiego o inabili al lavoro a causa di una determinata malattia, purché le risorse finanziarie del loro nucleo familiare non superino una determinata soglia.

Anche le persone affette da talune malattie croniche possono usufruire di un’assistenza medica gratuita, indipendentemente dalla situazione finanziaria della famiglia. Il regime contributivo ha invece carattere universale in quanto copre, in pratica, tutti gli strati della popolazione.

Il regime contributivo di Malta prevede che i lavoratori subordinati e autonomi e anche i contribuenti che non lavorano (coloro che hanno meno di 65 anni, non sono lavoratori subordinati né autonomi e non traggono il proprio reddito da un’attività economica, bensì da altre fonti quali rendite, dividendi, ecc.) versino contributi settimanali in conformità del disposto della legge sulla previdenza sociale.

In linea generale, sono tenuti al versamento dei contributi tutti coloro di età compresa tra 16 anni e l’età pensionabile (da 61 anni per gli uomini e da 60 anni per le donne, fino ai 65 anni).

Per coloro che svolgono un lavoro assicurabile è previsto il versamento di tre diversi contributi: uno da parte del lavoratore subordinato, uno a carico del datore di lavoro e uno pagato dallo Stato.



Infortuni e malattie professionali


A Malta, per infortunio sul lavoro si intende un incidente che si verifichi a causa o durante l’attività lavorativa. A determinate condizioni, sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli occorsi nel tragitto da e verso il luogo di lavoro.

Le malattie professionali riconosciute sono contenute in uno specifico elenco. E’ comunque possibile per il lavoratore fornire la prova dell’origine professionale della malattia. Le indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono erogate ai lavoratori subordinati e autonomi che abbiano versato almeno una settimana di contributi e maturano a partire dal quarto giorno e per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro paga la differenza tra la retribuzione e le indennità (se queste ultime sono più basse).

L'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono attestati dal medico curante, sono riconosciuti in genere in quanto tali dal datore di lavoro e confermati da testimoni. In caso di incapacità al lavoro per un periodo superiore a 10 giorni, il fascicolo è preso in esame da esperti medici del Servizio di previdenza sociale.

Qualora lo stato di incapacità al lavoro sia uguale o superiore al 90%, è erogata la pensione di invalidità a tasso pieno, a prescindere dal numero di contributi versati o maturati a credito. Per un’incapacità compresa tra il 20% e l’89% si eroga una pensione a tasso ridotto, mentre un’incapacità compresa tra l’1 e il 19% dà diritto a un’indennità forfetaria.

In caso di morte sul lavoro, è erogata una pensione di reversibilità al coniuge vedovo e ai figli orfani del lavoratore deceduto.

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