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La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL.

Il riconoscimento delle Malattie Professionali nei Paesi della U.E.



Austria


Il sistema previdenziale austriaco prevede l’assicurazione contro le malattie, gli infortuni, la vecchiaia e la disoccupazione. Per i singoli settori della previdenza sociale vi sono vari enti competenti.

Per i rischi professionali, a seconda del settore economico di attività dell’interessato, è competente l’Istituto generale di assicurazione contro gli infortuni [Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (anche per i lavoratori autonomi del settore commerciale e industriale)], l'Istituto di previdenza delle ferrovie austriache (Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen), l'Istituto di previdenza degli impiegati pubblici (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter), gli istituti di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati in genere (Krankenfürsorgeeinrichtungen für sonstige Beamte) o l'Istituto di previdenza sociale degli agricoltori (Sozialversicherungsanstalt der Bauern).

Spetta al datore di lavoro provvedere all’iscrizione del lavoratore subordinato al sistema di previdenza sociale immediatamente dopo l’assunzione. L’iscrizione alla cassa malattia (Krankenkasse) comporta anche l’assicurazione infortuni, vecchiaia e disoccupazione.

I lavoratori subordinati versano i contributi per l’assicurazione malattia e disoccupazione e i contributi pensionistici (invalidità, vecchiaia, reversibilità). L’ammontare dei contributi equivale a una determinata percentuale della retribuzione. L’onere dei contributi grava per metà sul lavoratore e per l’altra metà sul datore di lavoro, ma quest’ultimo è responsabile del versamento dei contributi e, a tal fine, trattiene dalla retribuzione la parte a carico del lavoratore. Non sono a carico del lavoratore i contributi per l’assicurazione contro gli infortuni (versati dal datore di lavoro), gli assegni familiari e l’assegno di assistenza. I lavoratori autonomi versano i contributi all’assicurazione malattia, infortunio e pensione.



Infortuni sul lavoro e malattie professionali


In Austria, le malattie professionali sono equiparate agli infortuni. L’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti) e la maggior parte dei lavoratori autonomi. Ciò vale anche per gli studenti che frequentino le scuole dell’obbligo e per gli studenti universitari. L’assicurazione contro gli infortuni copre il lavoratore sia durante l’attività lavorativa sia lungo il tragitto da e verso il luogo di lavoro. La copertura assicurativa comprende misure preventive e prestazioni in caso di sinistro.

Nell’eventualità in cui si verifichi un infortunio sul lavoro, occorre informarne tempestivamente il datore di lavoro, che a sua volta ha l'obbligo di notificare il fatto all'assicurazione contro gli infortuni. In Austria, per essere riconosciuta come professionale, la malattia deve essere inclusa in un apposito elenco (18) .

Possono comunque essere riconosciute come malattie professionali anche quelle di cui venga dimostrata l’origine professionale. In caso di infortunio sul lavoro, l’assicurato ha diritto a:
  • pronto soccorso e cure sanitarie;
  • prestazioni in denaro per brevi periodi;
  • interventi di riabilitazione medica, professionale e sociale;
  • pensioni di invalidità;
  • pensioni di reversibilità e indennità funerarie, in caso di morte;
  • risarcimento del danno da invalidità;
  • assegno di assistenza.

In caso di malattia, le prestazioni sanitarie comprendono l’assistenza medica, la fornitura di medicinali, presidi, protesi e altri prodotti e materiali, nonché il ricovero in ospedale o in altri centri medici specializzati.

Inizialmente, si erogano le prestazioni di malattia ordinarie (continuazione della retribuzione o indennità di malattia). Se l’importo della pensione di invalidità a cui l’assicurato avrebbe diritto è più elevato, viene corrisposto un assegno integrativo. In caso di ricovero in ospedale o in un centro specializzato, l'interessato ha diritto a un’indennità giornaliera (denominata, a seconda dello stato di famiglia, “Familiengeld” o “Taggeld”), poiché in questo caso la pensione di invalidità non viene versata. Allo scadere dell’indennità di malattia (non oltre la 27a settimana) inizia l’erogazione della pensione di invalidità se, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, la capacità lavorativa è ridotta di almeno il 20% per tre mesi (studenti: 50%).

In caso di riduzione del 100% della capacità lavorativa, la pensione mensile ammonta a 2/3 della base di calcolo (ossia la media della retribuzione dell’anno precedente valida ai fini assicurativi); altrimenti si calcola una percentuale proporzionale all’entità della riduzione. La pensione è versata in 14 mensilità. In aggiunta alla pensione, gli invalidi più gravi hanno diritto a un’integrazione pari al 20% (o al 50% in caso di riduzione del 70% della capacità lavorativa) della pensione ordinaria. Per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni (27 anni se studente o iscritto a corsi di formazione professionale) è previsto un assegno integrativo pari al 10% della pensione, a condizione che la capacità lavorativa sia ridotta almeno del 50%. Qualora le conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale rendano necessaria l'assistenza di una terza persona, può essere erogato un assegno di assistenza.

Se l’infortunio o la malattia professionale è stato causato da grave e negligente inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alla pensione viene anche corrisposto, una tantum, un risarcimento di invalidità calcolato in base alla gravità dell’invalidità fisica o mentale sopraggiunta. A determinate condizioni, la pensione di invalidità può essere sostituita da un versamento forfetario unico. Il coniuge e gli orfani di un assicurato deceduto a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno diritto, in diversa misura, a una pensione di reversibilità versata dall’assicurazione contro gli infortuni.


Note


(18) In Austria, sono previste 52 malattie professionali riconosciute.

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